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- La famiglia è la proiezione
naturale del matrimonio umano e cristiano, anzi dell'uomo stesso. Insita,
dunque, nell’essenza dell'uno e dell’altro e più o meno esplicitata in
qualsiasi analisi antropologica che si voglia fare delle più profonde strutture
dell’essere uomo.
- Dalla tradizione agostiniana in
poi, l’essenza del matrimonio
cristiano si è focalizzata nei cosiddetti ‘beni’ del matrimonio. I quali,
comunque, non costituiscono un paradigma chiuso, come ha messo in evidenza il
Concilio Vaticano II aggiungendo il bonum coniugum e, implicitamente, il bonum
consortii totius vitae.
- In tale schema non è difficile
inserire il bonum familiae, sia come espressione naturale,
culturale ed esistenziale degli stessi, specialmente se pressi nel loro insieme;
sia come figura autonoma con caratteristiche ed esigenze di non minore
importanza e rilievo di quelle che potrebbero considerarsi proprie dei
tradizionali punti di riferimento per la validità o nullità del patto
coniugale.
- Si tratta, proseguivo ancora,
più di una prospettiva – di un oggetto formale, nel linguaggio dei Maestri
della Scuola – che di una realtà totalmente a sè stante. Realtà, del resto,
difficilmente concepibile e riscontrabile in un istituto di natura giuridica e
morale quale è il matrimonio canonico. Questa considerazione allontana una
volta per sempre qualsiasi interpretazione che veda in queste idee l’intento
di aumentare i motivi di nullità, e quindi, la nullità stessa. Non è un più
quantitativo e diverso, ma un quale che avvicina il matrimonio al suo
sviluppo essenziale e naturale; e – se per caso – cambia la fisionomia delle
nostre cause, non sarà per una troppo semplicistica lettura del fatto, ma per
una più autentica impostazione del tema. E’ ancora troppo vicino il Concilio
Vaticano II per insistere sull’argomento.
- Cercavo quindi, ancora con
incerto convincimento, di identificare il bonum familiae con un
atteggiamento dei nubendi qualitativamente diverso dalla chiusura in sé stessi
e nei propri diritti e doveri personali ed interpersonali. Richiedevo pertanto
la coscienza, più o meno esplicita, della creazione di una cellula nuova e
vitale con le proprie esigenze e compensazioni.
- Facevo, infine,
un’osservazione a mio parere di grande interesse nell’inserimento della
dottrina e della giurisprudenza canonica nel ministero pastorale della Chiesa. E
cioè: se il magistero e la catechesi mettono in primo piano la famiglia e noi
la lasciamo da parte, si produce per forza una divisione che non giova a nessuno
e può dar luogo, come di fatto già in buona misura accade, a incomprensioni e
mancanze di collaborazione molto deprecabili.
A partire ora da questi
presupposti vedo il nostro compito di oggi indirizzato prima di tutto a
riconoscere nei testi legali positivi e nel loro approccio processuale le
possibilità di applicare nei Tribunali le ragioni – secondo me pienamente
legittime e legittimate – che giustifichino la presenza delle nostre
riflessioni sull’essenza del patto coniugale, di questo nuovo elemento del bonum
familiae, e non soltanto nei suoi principi che potrebbero sembrare già
acquisiti.
Per tutti è evidente
l’importanza di siffatto attorno ad una identità, per così dire,
processuale, del bonum familiae nelle controversie canoniche di
nullità. Infatti, la nullità e prima ancora – dato mai trascurabile – la
validità del matrimonio (qualificatamente protetta dall’ordinamento), non può
venire esposta ad incertezze o radicali innovazioni di sorta. Che – oltretutto
– troverebbero poca accettazione nei pronunciamenti dei giudici.
Vediamo dunque le possibilità,
senz’altro aperte al dibattito e al dialogo, di una ricezione del bonum
familiae nell’essenza del matrimonio e delle sue ripercussioni procedurali
nella prova della corrispondente nullità.
Discutibile o meno che sia nella
dottrina e sistematica dell’Ordinamento matrimoniale canonico, è comunemente
ammessa e sanzionata dalla legge la ricognizione tripartita delle radici della
nullità del matrimonio, vincolate a tre grandi categorie: impedimenti, vizi del
consenso e difetto di forma.
Anche se il tema degli
impedimenti non è certamente esente da considerazioni, numerose ed importanti,
attinenti alla famiglia,
non sono le norme inabilitanti quelle di uso più frequente nei nostri
Tribunali. E neanche i casi di nullità per difetto di forma canonica sembrano
degni di attenzione processuale in relazione con la famiglia e la sua
problematica.
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Interno della Basilica
di
San Nicola di Bari |

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Rimane il grande spazio dei vizi
del consenso, oggetto preferenziale e quasi esclusivo della cause di nullità. E
dentro di esso, senza ignorare la valenza familiare che può acquistare – per
esempio – l’ignoranza sull'essenza del matrimonio; e più ancora il
cosiddetto timore riverenziale nella cornice del matrimonio coatto. Le
nostre riflessioni, per forza limitate nel tempo e nell'attenzione richieste ad
una prolusione, saranno indirizzate soprattutto alle cause d’incapacità e a
quelle di esclusione. E ciò perchè entrambi – cioè i supposti di incapacità
al matrimonio e di esclusione qualificata invalidante – prendono in
considerazione quello che in modo alquanto convenzionale e condizionato, almeno
nella terminologia dalla nostra tradizione canonistica, abbiamo designato con
l’espressione bonum familiae: i primi – di incapacità –
come punto di riferimento nella realizzazione essenziale del progetto
matrimoniale; i secondi, in quanto nell’intenzione il nubente deve avere quasi
in nuce seu in semine quella stessa sostanza del patto il cui impegno deve assumere con sincerità e
serietà altrettanto essenziali.
Dobbiamo senz'altro riconoscere
che lo schema proposto dall'odierno canone 1095, anche se molto evoluto in
considerazione dell’assenza quasi totale nel Codice precedente di una
normativa positiva che regolasse le ipotesi d’incapacità,
non può avere la pretesa di accogliere immediatamente tutti i casi
che si possano presentare in subiecta materia. E tanto più
per il fatto che la stessa impostazione psicologica e psichiatrica non può fare
a meno di certi criteri piuttosto morali,
che richiedono da parte loro i maggiori e migliori punti di riferimento
possibili.
A
proposito del primo numero del citato can. 1095 (difetto di sufficiente uso di
ragione) che è senz’altro il più astratto e lontano dalla specificità
matrimoniale, se non altro per la estrema genericità della sua espressione
letterale, penso si debba esprimere il concetto in termini di responsabilità.
A questo proposito mi è venuto di pensare al concetto romano di colpa e,
corrispettivamente, di diligenza.
In tale concetto – come ben saputo – si fa esplicito riferimento al pater
familias, quasi prevenendo e illuminando le nostre riflessioni odierne. E’
vero che in quel caso il termine pater familias assume, perfino
attraverso la sua configurazione arcaica,
un significato quasi stereotipato – simile al nostro cittadino – e
che può abbracciare persone e cose (schiavi, beni ….) oltre al nucleo
ristretto della nostra famiglia; ma niente vieta che finalmente – si potrebbe
pure dire – nel momento culturale attuale gli si restituisca il genuino
significato, profondamente sincero ed umano nell’ambito della vera famiglia
moderna. Rimaniamo comunque nella relazione diligenza-pater familias.
E' vero che il difetto di
diligenza si suppone in persona capace;
e, per di più, tale riferimento al pater familias si congiunge con il
concetto di colpa lieve, quasi ad escludere quella gravità che dobbiamo
riconoscere propria alla causa invalidante il matrimonio.
Ma nulla impedisce che categorie pensate per la responsabilità personale non
servano alla configurazione di un concetto nell’apprezzamento del giudice per
raggiungere una certezza morale in un negozio giuridico così grave come è il
matrimonio. Immagino che la colpa grave non vada misurata solo per il difetto di
attenzione prestata dal soggetto in abstracto; ma anche, e soprattutto,
per la gravità dell’atto che è chiamato a realizzare: non è la stessa la
diligenza esigibile e quindi la colpa rilevante nel responsabile di una azione
leggera – un divertimento, pongo per caso – o di un impegno serio, come è
per l'appunto il matrimonio. E' o non è esigibile a chi fa il matrimonio con la
diligenza e la previdenza di un pater familias. Sempre nel dovuto rispetto alle deduzioni delle scienze antropologiche e alla
certezza morale del giudice, penso che la risposta non possa essere che
affermativa. E che nel caso presente la nozione non si limiti al suo significato
analogico ma che recuperi tutta la proprietà e precisione che i termini
trasmettono in sè stessi.
Più facile, a mio avviso, riscontrare il bonum familiae
nelle ipostesi di grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2) e
di incapacità psichica ad assumere i diritti e doveri essenziali del matrimonio
(can. 1095, n. 3).
In tutti e due i casi la legge
prevede espressamente i diritti e doveri essenziali che mutuamente si
devono scambiare tra i coniugi. La stessa formula adoperata dalla norma nella
quale non si fa esplicita menzione dei tradizionali bona matrimonii più
suscettibili di considerazione autonoma.
Anche se mai possiamo allontanare dal matrimonio e dalla relazione
interpersonale coniugale le proprietà essenziali della stessa, viene spontaneo
collegare ad esse finalità ugualmente essenziali, come ha fatto già la
giurisprudenza post-conciliare con il bene dei coniugi ed il consorzio di
tutta la vita. Non vedo perché in una valutazione del loro insieme, ma anche in
una attenzione specifica, la maturità, la responsabilità, la
diligenza – per tornare al saggio criterio della ratio scripta ecc.
– per fondare e condurre una famiglia
non debbano essere tenute in conto nel delineare le note di una capacità per
il matrimonio.
Sommessamente penso che è troppo individuale l’attenzione alla ragione, la
volontà e in generale alle cause di natura psichica con cui si affrontano,
soprattutto da parte dei giudici questi casi d'incapacità, lasciando da parte
risvolti relazioni, duali e perfino comunitari.
E se è vero – come per forza lo è – che in origine tutte queste cause
vanno ricercate nelle persone dei coniugi (poi parti processuali), non si può
perdere di vista il bonum familiae e le sue esigenze nella struttura
essenziale del matrimonio. Così oltre alla maturità e alla diligenza che prima
abbiamo visto come caratteristiche del pater/mater familias, accompagnate
ad una diversificazione sessuale, anche psicologica, come viene richiesto dalla
necessaria bipolarità della famiglia e della prima educazione dei figli;
l'empatia e la profonda sincerità e generosità dell’affetto sponsale e
paterno/materno; i sindromi schizoidi e paranoidi con la corrispondente
difficoltà di inserimento nel dialogo e nelle relazioni familiari; la simbiosi
e il narcisismo... più portati a chiedere che a dare in una dinamica inversa a
quella che si presuppone atta alla creazione e sviluppo di un focolare:
caratteristiche tutte che senz’altro sono – implicitamente almeno –
coinvolte nell’immagine che si ha di figure più generiche e complesse, come
appunto maturità, discrezione di giudizio ..... , ma che in sè
stesse presentano e richiedono una attenzione qualificata e specifica.
Evidentemente rimangono ancora da
esplorare molte e molto importanti ed interessanti idee, pure nel campo
dottrinale e tecnico antropologico, che non possiamo oggi fare oggetto della
nostra attenzione. A dire il vero, è uno sforzo di reimpostazione simile a
quello avvenuto nelle cause di incapacità nei nn. 2-3 del can. 1095;
o in quelle di esclusione a proposito del consorzio di tutta la vita o del bene
dei coniugi. In questa, che per più
di un verso è una Prolusione, dobbiamo accontentarci di quelle che hanno
l’umile pretesa di aprire un cammino e balbettare le prime parole.
Considero il problema molto più
agevole nel campo dell'esclusione invalidante. E ciò per un doppio
motivo, di ordine sostantivo e procedurale.
In linea di merito disponiamo
oggi di una formula aperta che contrasta fortemente con l’esigente precisione
della disciplina precedente.
Il can. 1101, infatti, considera termine dell’atto positivo di volontà gli elementi
essenziali del matrimonio. E il Legislatore ha lasciato deliberatamente alla giurisprudenza il lavoro
di precisare ulteriormente la figura di questi elementi essenziali da mettere
accanto alle proprietà essenziali del patto.
Una considerazione d’insieme
avverte subito che la modificazione si è realizzata soprattutto nell’ambito
delle finalità del matrimonio. E anche la eliminazione letterale
dell’espressione ius ad coniugalem actum quasi viene ad eliminare la sottile distinzione suscitata nella disciplina
precedente dalle sentenze c.
De Jorio,
se l’esclusione della prole è da mettersi in rapporto con le finalità del
matrimonio mentre gli atti sessuali sarebbero il termine della relazione
interpersonale tra i coniugi.
Ma la questione che oggi ci interessa è la stretta vincolazione delle finalità:
bonum coniugum - bonum prolis - bonum consortii, che non
possono dare nel loro insieme altro risultato che il bonum familiae. E,
pertanto, presupposta l'identificazione di questo bonum familiae, come
abbiamo cercato di fare tanto nell’insieme dell’istituto come nelle
aspirazioni (intenzioni) dei coniugi e nel modo humano ed esistenziale di
realizzarle, ritroviamo nella famiglia un elemento essenziale del matrimonio
poichè non possiamo pensare l’essenza della famiglia cristiana senza il
matrimonio.
Direi ancora più facile il
risvolto procedurale del problema. Poichè è ben saputo che la prova
dell’atto positivo di volontà deve essere per forza indiziaria o, nel
linguaggio più prettamente canonico, attraverso presunzioni. Le quali
vanno riconosciute tanto più efficaci quanto più sprovviste di equivocità.
Senz’altro sono da considerare la mancanza di mentalità familiare,
esplicitamente manifestata dal presunto escludente; l’accesso al matrimonio
con deliberato rifiuto della stabilità e della prospettiva della creazione di
un focolare; l’assenza di una rinuncia altrettanto esplicita di staccarsi dal
nucleo familiare originario per costituire un altro autonomo;
la carenza, conscia e voluta, di qualsiasi progetto che coinvolga l’altra
parte e i possibili figli e la loro educazione…..
Il bonum familiae si
offre, come è ovvio, come passaggio intermedio verso altre e più classiche
figure d’esclusione: della prole, della sua educazione, dell’indissolubilità,
della fedeltà.... Ma non è detto che tutti questi risvolti non siano chiamati
ad acquistare per sè stessi una certa consistenza ed autonomia in un ancora non
troppo considerato bonum familiae.
Va da sè che tali indizi devono
strutturarsi attorno alle tipiche categorie della confessione del presunto
escludente, causa dell'esclusione e circostanze del matrimonio che facciano non
solo logico, ma probabile e perfino moralmente certo l’atto di esclusione. Da
una parte, l’avvicinamento tra le cause d’incapacità e quelle di esclusione
con la relativa applicazione dei criteri testè esposti; e, dall’altra, la
specifica configurazione della famiglia come un istituto dai tratti chiari,
determinati e determinanti, gioverà senz’altro a superare le possibili
equivocità cui sempre sono soggette le prove indiziarie.
Ancora due considerazioni
complementari sul bonum familiae nelle cause di nullità di matrimonio.
Mi riferisco ai casi, che
potremmo chiamare tangenziali, di ignoranza (can. 1096), errore (can.
1097) e dolo (can. 1098), di per sè fuori dalle ipotesi di
esclusione e d’incapacità, ma nei quali non sarebbe molto fuori luogo trovare
un implicito – e neanche tanto – coinvolgimento dai risvolti familiari in
queste fattispecie legali.
Così, nell’ignoranza
basterebbe mettere insieme la stabilità
e l’ordinazione alla prole per intravedere, nemmeno tanto oscuramente, la
figura della famiglia.
Nell’errore sull’identità
della persona o su qualità directe e principaliter intentae (can. 1097)
e dolo (can. 1098) su una qualità di per sé capace di turbare gravemente il
consorzio coniugale: non c'è dubbio
che il riferimento alla famiglia impone una presunzione (nel senso procedurale)
di gravità e di intenzionalità nei nubendi che faciliterà la prova
indiziaria.
In quanto al dolo, lo stesso
testo legale ci apre uno spiraglio quando nel canone sull’impotenza (can.
1084) fa espresso riferimento alla sterilità. Si tratterebbe di una possibile
qualità suscettibile di essere oggetto di inganno rilevante nella nullità del
patto; il che si può ben supporre per la frustrazione di un legittimo desiderio
della creazione di un nucleo familiare completo con i rispettivi figli.
La seconda considerazione quasi
si può leggere nell’aspettativa di tutti i presenti. Si tratta di nuovi capi
di nullità, di aumentare le strade per riconoscere nulli patti forse solo
falliti?
La risposta, senz’altro
importante e perfino molto importante, tenendo presenti le caratteristiche del
nostro Ordinamento, va articolata intorno a più di una considerazione.
La prima si riferisce
all’origine delle norme applicabili nel caso. Che è certamente il diritto
naturale, recepito o meno dal diritto positivo.
Anche se la legge positiva ha il primato che le conferisce la sua chiarezza ed
immediata normatività, il precetto naturale ha la maggiore forza della sua
superiore legittimazione. In qualsiasi caso un’interpretazione del dettato
positivo collegato con la legge naturale non può essere considerato se non come
molto attinente all’istituto familiare.
La seconda, al ruolo della Chiesa
nei confronti del matrimonio. Nè la Chiesa stessa, e molto di meno i suoi
ministri nelle diaconie magisteriali o giudiziarie, possono inventare nulla
sull’essenza del patto coniugale, poiché si tratta di un dono soprannaturale
e costituzionale che ci è stato affidato con la doppia missione di garanzia e
chiarificazione, in nessun modo di cambiamento essenziale.
Perciò ogni riflessione sul matrimonio va sottomessa al contrasto della
rivelazione e del magistero. Ma, ritrovata vera si impone, con la forza
della propria razionalità e armonia con il resto del messaggio divino, naturale
e positivo, sul matrimonio
La terza è una riflessione sul
momento particolare che vive l’Ordinamento giuridico della Chiesa. Il quale
non ha ancora assimilato fino in fondo quella vigorosa corrente d’ispirazione
umana e cristiana primigenia che arriva dal Concilio Vaticano II e, per quanto
concerne il matrimonio, dalla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
Come già prima abbiamo in qualche modo suggerito a proposito del consortium
totius vitae o del bonum coniugum, il bonum familiae è alle
porte e attende una recezione precisa e rigorosa che integri l’immagine di una
rinnovata e più completa ricognizione canonica del patto nuziale.
(N.B.:
note biblografiche non inserite)
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dal Palazzo
Arcivescovile di Bari
15 Marzo 2001
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