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1.
– Organizzato
dall’Associazione Canonistica Italiana, si è svolto dal 9 al 12
settembre di quest’anno a Trani (Ba) il XXXIV Congresso Nazionale di
Diritto canonico, che ha avuto ad oggetto un fondamentale aspetto del
diritto processuale canonico applicato alle cause di nullità matrimoniale
trattate nei tribunali ecclesiastici.
In
tale prospettiva, i relativi lavori si sono concentrati su una speculare
verifica circa la concreta opportunità – ai tempi odierni –
dell’obbligatorio riesame da parte del tribunale d’appello della
sentenza affermativa della nullità del vincolo emessa per la prima volta
da un tribunale in prima istanza, al fine di riceverne eventuale conferma
e conseguente definitività di giudicato, quale inderogabile presupposto
giuridico per le Parti di addivenire a nuove nozze con rito religioso
(canoni 1682 e 1684 del vigente Codice di diritto canonico).
2.
– Tale
duplice passaggio processuale, che in gergo giuridico-canonistico è
comunemente identificato con la terminologia di doppia (sentenza) conforme,
rinviene la sua radice storica nell’anno 1741 ad iniziativa del
pontefice Benedetto XIV, che ne fece oggetto di specifica attenzione
legislativa nell’ambito di una più ampia azione di riforma rivolta alla
trattazione delle cause di nullità del matrimonio; e ciò in dipendenza
della acclarata constatazione circa l’estrema facilità con cui
tribunali e giudici, spesso impreparati e molto spesso animati da
eccessiva benevolenza, elargivano pronunce di nullità in processi
frettolosi ed approssimativi, anche reiteratamente a favore della stessa
persona.
Per
contrastare tale anomala situazione, veniva così introdotta nel processo
matrimoniale la figura pubblica del Matrimoniorum Defensor (‘Difensore
dei matrimoni’), che partecipasse alle fasi del processo vigilando sulla
sua regolarità, investito dell’ulteriore funzione di proporre
obbligatoriamente appello avverso qualsiasi sentenza dichiarativa della
nullità del vincolo coniugale, affinché il riesame ad opera di un
tribunale diverso e di istanza superiore potesse assicurare maggiori
garanzie di un corretto giudicato: sia aderendo all’appello che taluno
dei coniugi avesse a propria iniziativa già proposto; sia – in mancanza
– assumendo egli stesso in prima persona tale iniziativa.
L’innovazione
introdotta da Benedetto XIV assunse poi nel tempo connotazioni sempre più
distinte, con le quali la Santa Sede non solo confermò la figura del Matrimoniorum
Defensor, ma ne precisò progressivamente prerogative ed
attribuzioni nell’ambito del processo matrimoniale, tra le quali veniva
primariamente confermato l’impulso di attivare la fase di appello
secondo le anzidette modalità. In tempi più recenti, con la
promulgazione del Codice di diritto canonico dell’anno 1917, assunse la
denominazione – ancor oggi attuale – di Defensor vinculi (‘Difensore
del vincolo’).
3.
– Nel
1971, in tempi socialmente e culturalmente ben diversi da quelli di
Benedetto XIV, il pontefice Paolo VI ritenne più consono semplificare nei
processi matrimoniali la procedura della dichiarazione di nullità, anche
atteso il particolare periodo storico in Italia che aveva appena un anno
prima introdotto l’istituto del divorzio. Pertanto, pur mantenendo fermo
il principio della revisione obbligatoria della sentenza che avesse
dichiarato la nullità del matrimonio, statuì (con il motu proprio
“Causas Matrimoniales”) che il riesame non avvenisse ulteriormente
con rito ordinario per il tramite di un vero e proprio processo, bensì
con un procedimento più rapido ed elastico, da concludersi –
nell’ipotesi di conferma della precedente sentenza – con un più
semplice <decreto> giudiziario di ratifica, di carattere decisorio e
definitivo. Viceversa, il tribunale d’appello avrebbe continuato a
rinviare a rito ordinario solo quelle cause per le quali avesse ritenuto
necessario procedere ad una valutazione più approfondita della decisione
adottata dai giudici del tribunale inferiore.
Il
successivo e vigente Codice di diritto canonico – promulgato nel 1983
dall’attuale pontefice Giovanni Paolo II – pur confermando
sostanzialmente la rinnovata disciplina introdotta da Paolo VI, ha
tuttavia esonerato dall’obbligatorietà dell’appello il Difensore del
vincolo, relegando tale iniziativa processuale nella sua mera
discrezionalità e disponendo più semplicemente – nell’ottica di
un’azione di controllo che non si intese superare – la
trasmissione d’ufficio al tribunale superiore delle cause concluse in
primo grado di giudizio con pronuncia affermativa della nullità del
matrimonio.
4.
– Orbene,
a distanza di quasi un ventennio dalla promulgazione dell’attuale
Codice, espressione altresì dei nuovi orizzonti aperti dal Concilio
Vaticano II, ci si chiede – e, credo, legittimamente – se rivesta
ancora plausibile significato la regola della «doppia conforme» nel
processo matrimoniale canonico e, in particolare, se possa considerarsi
ancora imperante quella logica sottostante che circa due secoli e mezzo or
sono la ispirò.
Peraltro,
la crisi dell’istituzione familiare, che incontrovertibilmente
contraddistingue l’attuale contesto storico-sociale, postula più che
mai – ove possibile – l’adozione di rimedi che favoriscano
celermente la risoluzione delle attese dei Fedeli, che sempre più
numerosi si rivolgono alla Giustizia della Chiesa per rappresentare
esigenze di coscienza meritevoli di sicuro rispetto ed attenta
considerazione. Esigenze che, per una molteplicità di motivazioni
organizzative dei tribunali, risultano – invece – troppo spesso
disattese a motivo dell’eccessiva espansione dei tempi processuali, in
palese contraddizione con il precetto contenuto nel can. 1453 del vigente
Codice, che pur esorta una Giustizia entro tempi di ragionevole durata.
In
tale prospettazione, non sembra oggi anacronistico porre in discussione
l’opportunità della conservazione dell’obbligo di una duplicità di
giudizi (con conseguente ulteriore dispendio di energie e tempi), che da
strati sempre più ampi dell’ambiente canonistico non rinviene più
oggettiva condivisione e che – invero – neanche sembra rinvenire
analogie in altri Ordinamenti processuali.
Su
tali specifici aspetti si sono, dunque, articolati i lavori congressuali,
che hanno registrato un approfondito ed interessante dibattito tra
Relatori e Congressisti, col quale si sono poste a confronto diverse e –
talora – contrapposte opinioni.
Alla
presenza del vescovo di Trani – Mons. G. Battista Pichierri –
ha aperto quindi la giornata inaugurale l’indirizzo di saluto rivolto da
Mons. Domenico Mogavero (presidente dell’Associazione Canonistica
Italiana), cui ha fatto seguito la prolusione introduttiva del Card.
Mario F. Pompedda (prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica), sul tema Verità e giustizia nella doppia sentenza
conforme, con la quale ha offerto una efficace analisi delle
motivazioni che appaiono opportunamente propedeutiche ad un’azione di
“ripensamento” e rivisitazione degli anzidetti meccanismi procedurali
del processo matrimoniale, adeguata all’attuale nuovo contesto
ecclesiale.
Le
giornate successive sono proseguite con le relazioni di C. Fantappié
(Le radici storiche), S. Gherro (Doppia conforme e potestà
episcopale), J. Llobell (La doppia conforme e la definitività
della sentenza), A. Stankiewicz (La conformità delle
sentenze nella giurisprudenza). I lavori sono stati, infine, conclusi
da una tavola rotonda sul tema Quale futuro per la doppia sentenza
conforme, attraverso gli interventi di P. A. Bonnet, P.
Bianchi, R. Coppola e P. Moneta.
C’è
da augurarsi – in conclusione – che le innovazioni auspicate possano
trovare quanto prima opportuna collocazione in un processo matrimoniale
rinnovato e più efficiente, con l’adozione di soluzioni
qualitativamente funzionali alle congiunte esigenze della Giustizia e dei
Fedeli.
Salerno,
18 settembre 2002
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