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Monsignor Decano,
Illustri Prelati Uditori ed Officiali della Rota Romana.
1. – Ogni anno la solenne inaugurazione dell'attività
giudiziaria del Tribunale della Rota Romana mi offre la gradita
occasione di incontrare personalmente tutti voi, che
costituite il Collegio dei Prelati Uditori, degli Officiali e degli
Avvocati patrocinanti presso questo Tribunale. Mi dà, altresì,
l’opportunità di rinnovarvi l’espressione
della mia stima e
di manifestarvi viva
riconoscenza per
il prezioso
lavoro che
generosamente e
con qualificata competenza svolgete a nome e per mandato della
Sede Apostolica.
Tutti vi saluto
con affetto,
riservando un
particolare saluto
al nuovo Decano, che ringrazio per il devoto omaggio testé
indirizzatomi a nome suo personale e di tutto il Tribunale della Rota
Romana. Desidero, in pari tempo, rivolgere un pensiero di gratitudine e
di ringraziamento all’Arcivescovo Mons. Mario Francesco Pompedda,
recentemente nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica, per il lungo servizio da lui reso con generosa dedizione e
singolare preparazione e competenza presso il vostro Tribunale.
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Incontro
con
S.S. Giovanni Paolo II |
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2. – Questa mattina, quasi sollecitato dalle parole di Mons.
Decano, desidero soffermarmi a riflettere con voi sull’ipotesi di
valenza giuridica della corrente mentalità divorzista ai fini di una
eventuale dichiarazione di nullità di matrimonio, e sulla dottrina
dell’indissolubilità assoluta del
matrimonio rato
e consumato, nonché sul limite della potestà del Sommo
Pontefice nei confronti di tale matrimonio.
Nell’Esortazione apostolica Familiaris consortio,
pubblicata il 22 novembre 1981, mettevo in luce sia gli aspetti positivi
della nuova realtà familiare, quali la coscienza più viva della libertà
personale, la maggiore attenzione alle relazioni personali nel
matrimonio e alla promozione della dignità della donna, sia quelli
negativi legati alla degradazione di alcuni valori fondamentali, e alla
“errata concezione teorica e pratica dell’indipendenza dei coniugi
fra di loro”, rilevando la loro incidenza sul “numero crescente dei
divorzi” (n. 6).
Alla
radice dei denunziati fenomeni negativi, scrivevo, “sta spesso una
corruzione dell’idea e dell’esperienza della libertà, concepita non
come la capacità di realizzare la verità del progetto di Dio sul
matrimonio e la famiglia, ma come autonoma forza di affermazione, non di
rado contro gli altri, per il proprio egoistico benessere” (n. 6). Per
questo sottolineavo il “dovere fondamentale” della Chiesa di
“riaffermare con forza, come hanno fatto i Padri del Sinodo, la
dottrina dell’indissolubilità del matrimonio” (n. 20), anche al
fine di dissipare l’ombra che, sul valore dell’indissolubilità del
vincolo coniugale, sembrano gettare alcune opinioni scaturite
nell'ambito della ricerca teologico-canonistica. Si tratta di tesi
favorevoli al superamento dell’incompatibilità assoluta tra un
matrimonio rato e consumato (cfr. CIC, can. 1061 §1) e un nuovo
matrimonio di uno dei coniugi, durante la vita dell’altro.
3.
– La Chiesa, nella sua fedeltà a Cristo, non può non ribadire
con fermezza “il lieto annuncio della definitività di quell’amore
coniugale, che ha in Gesù il suo fondamento e la sua forza (cfr. Ef
5,25)” (FC, 20), a quanti, ai nostri giorni, ritengono difficile o
addirittura impossibile legarsi ad una persona per tutta la vita e a
quanti si ritrovano, purtroppo, travolti da una
cultura che
rifiuta l’indissolubilità matrimoniale e che deride
apertamente l’impegno degli sposi alla fedeltà.
Infatti, “radicata nella
personale e
totale donazione
dei coniugi e richiesta dal bene dei figli, l’indissolubilità
del matrimonio trova la sua verità ultima nel disegno che Dio ha
manifestato nella sua Rivelazione: Egli vuole e dona l’indissolubilità
matrimoniale come frutto, segno ed esigenza dell’amore assolutamente
fedele che Dio ha per l’uomo e che il Signore Gesù vive verso la sua
Chiesa” (FC, n. 20).
Il “lieto annuncio
della definitività
dell’amore coniugale”
non è una vaga astrazione o una bella frase che riflette il comune
desiderio di coloro che si determinano al matrimonio. Questo annuncio si
radica piuttosto nella novità cristiana, che fa del matrimonio un
sacramento. Gli sposi cristiani, che hanno ricevuto “il dono del
sacramento”, sono chiamati con la grazia di Dio a dare testimonianza
“alla santa volontà del Signore: “Quello che Dio ha congiunto,
l’uomo non lo separi” (Mt 19,6), ossia all’inestimabile valore
dell’indissolubilità ... matrimoniale” (FC, n. 20).
Per questi
motivi – afferma il Catechismo della Chiesa Cattolica
– “la Chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo (Mc
10, 11-12...), che non può riconoscere come valida una nuova unione, se
era valido il primo matrimonio” (n. 1650).
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Saluto
di
Mons. R. Funghini
Decano Rota Romana |
4. – Certo, “la Chiesa
può, dopo esame
della situazione
da parte del
tribunale ecclesiastico competente, dichiarare ‘la nullità del
matrimonio’, vale a dire che il matrimonio non è mai esistito”, e,
in tal caso, le parti
“sono libere di
sposarsi, salvo rispettare gli obblighi naturali derivati da una
precedente unione” (CCC, n. 1629). Le
dichiarazioni di
nullità per
i motivi stabiliti
dalle norme
canoniche, specialmente per il difetto e i vizi del consenso
matrimoniale (cfr. CIC cann. 1095 - 1107), non possono però contrastare
con il principio dell’indissolubilità.
E’
innegabile che la corrente mentalità della società in cui viviamo ha
difficoltà ad accettare l’indissolubilità del vincolo matrimoniale ed il
concetto stesso di matrimonio come “foedus, quo vir et
mulier inter se totius vitae consortium constituunt” (CIC, can.
1055 §1), le cui
essenziali proprietà
sono “unitas
et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione
sacramenti peculiarem obtinent firmitatem” (CIC, can. 1056). Ma
tale reale difficoltà non
equivale sic et simpliciter
ad un concreto
rifiuto del matrimonio cristiano o delle sue proprietà essenziali.
Tanto meno essa giustifica la presunzione, talvolta purtroppo formulata
da alcuni Tribunali, che la prevalente intenzione dei contraenti, in una
società secolarizzata e attraversata da forti correnti divorziste, sia
di volere un matrimonio solubile tanto da esigere piuttosto la prova
dell’esistenza del vero consenso.
La tradizione canonistica
e la giurisprudenza rotale, per affermare l’esclusione di una proprietà
essenziale o la negazione di un’essenziale finalità del matrimonio,
hanno sempre richiesto che queste avvengano con un positivo atto di
volontà, che superi una volontà abituale e generica, una velleità
interpretativa, un’errata opinione sulla bontà, in alcuni casi, del
divorzio, o un semplice proposito di non rispettare gli impegni
realmente presi.
5. – In coerenza con la dottrina
costantemente professata dalla Chiesa, si impone, perciò, la
conclusione che le opinioni contrastanti con il principio
dell’indissolubilità o
gli atteggiamenti
contrari ad esso,
senza il formale rifiuto della celebrazione del matrimonio sacramentale,
non superano i limiti del semplice errore circa l’indissolubilità del
matrimonio che, secondo la tradizione canonica e la normativa vigente,
non vizia il consenso matrimoniale (cfr. CIC, can. 1099).
Tuttavia, in virtù del principio dell’insostituibilità del consenso
matrimoniale (cfr. CIC,
can. 1057), l’errore circa
l’indissolubilità, in via eccezionale, può avere efficacia
invalidante il consenso, qualora positivamente determini la volontà del
contraente verso la scelta contraria all’indissolubilità del
matrimonio (cfr. CIC, can. 1099).
Ciò
si può verificare soltanto quando il giudizio erroneo sulla
indissolubilità del vincolo influisce in modo determinante sulla
decisione della volontà, perché orientato da un intimo convincimento
profondamente radicato nell’animo del contraente e dal medesimo con
determinazione e ostinazione professato.
6. – L’odierno incontro con voi, membri del Tribunale della
Rota Romana, è un contesto
adeguato per parlare anche a tutta la Chiesa sul limite della potestà
del Sommo Pontefice nei confronti del matrimonio rato e consumato, che
“non può essere sciolto da nessuna potestà umana e per nessuna
causa, eccetto la morte” (CIC, can. 1141; CCEO, can. 853). Questa
formulazione del diritto canonico non è di natura soltanto disciplinare
o prudenziale, ma corrisponde ad una verità dottrinale da sempre
mantenuta nella Chiesa.
Tuttavia, va diffondendosi l’idea secondo cui la potestà del Romano
Pontefice, essendo vicaria della potestà divina di Cristo, non sarebbe
una di quelle potestà umane alle quali si riferiscono i citati canoni,
e quindi potrebbe forse estendersi in alcuni casi anche allo
scioglimento dei matrimoni rati e consumati. Di fronte ai dubbi e
turbamenti d’animo che ne potrebbero emergere, è necessario
riaffermare che il matrimonio sacramentale rato e consumato non può mai
essere sciolto, neppure dalla potestà del Romano Pontefice.
L’affermazione opposta implicherebbe la tesi che non esiste alcun
matrimonio assolutamente indissolubile, il che sarebbe contrario al
senso in cui la Chiesa ha insegnato ed insegna l’indissolubilità del
vincolo matrimoniale.
7. – Questa dottrina,
della non
estensione della
potestà del Romano
Pontefice ai matrimoni rati e consumati, è stata proposta molte volte
dai miei Predecessori (cfr., ad esempio, Pio IX, Lett. Verbis
exprimere, 15 agosto 1859: Insegnamenti Pontifici, Ed. Paoline, Roma
1957, vol. I, n. 103; Leone XIII, Lett. Enc. Arcanum, 10 febbraio
1880: ASS 12 (1879-1880), 400; Pio XI, Lett. Enc. Casti connubii,
31 dicembre 1930: AAS 22 (1930), 552; Pio XII, Allocuzione agli sposi
novelli, 22 aprile 1942: Discorsi e Radiomessaggi di
S.S. Pio XII, Ed. Vaticana, vol. IV, 47). Vorrei
citare, in particolare, un’affermazione di Pio XII: “Il
matrimonio rato e consumato è per diritto divino indissolubile, in
quanto che non può essere sciolto da nessuna autorità umana (can.
1118); mentre gli altri matrimoni, sebbene intrinsecamente siano
indissolubili, non hanno però una indissolubilità estrinseca assoluta,
ma, dati certi
necessari presupposti,
possono (si tratta, come è
noto, di casi
relativamente ben rari)
essere sciolti,
oltre che in forza del privilegio Paolino, dal Romano Pontefice in virtù
della sua potestà ministeriale” (Allocuzione alla Rota Romana,
3 ottobre 1941: AAS 33 (1941), pp. 424-425). Con queste parole Pio XII
interpretava esplicitamente il canone 1118, corrispondente all’attuale
canone 1141 del Codice di Diritto Canonico, e al canone 853 del Codice
dei Canoni delle Chiese Orientali, nel senso che l’espressione
“potestà umana” include anche la potestà ministeriale o vicaria
del Papa, e presentava questa dottrina come pacificamente tenuta da
tutti gli esperti in materia. In questo contesto conviene citare anche
il Catechismo della Chiesa Cattolica, con la grande autorità
dottrinale conferitagli dall’intervento
dell’intero Episcopato
nella sua redazione
e dalla
mia speciale
approvazione. Vi si
legge infatti: “Il
vincolo matrimoniale è dunque stabilito da Dio stesso, così che il
matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere
sciolto. Questo vincolo, che risulta dall’atto umano libero degli
sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai
irrevocabile e dà origine ad un’alleanza garantita dalla fedeltà di
Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa
disposizione della sapienza divina” (n. 1640).
8. – Il Romano Pontefice, infatti, ha la
sacra potestas di insegnare la verità del
Vangelo, amministrare i sacramenti e governare pastoralmente
la Chiesa
in nome
e con l’autorità di
Cristo, ma tale potestà non include in sé alcun potere sulla Legge
divina naturale o positiva. Né la Scrittura né la Tradizione conoscono
una facoltà del Romano Pontefice per lo scioglimento del matrimonio
rato e consumato; anzi, la prassi costante della Chiesa dimostra la
consapevolezza sicura della Tradizione che una tale potestà non esiste.
Le forti espressioni dei Romani Pontefici sono soltanto l’eco fedele e
l’interpretazione autentica della convinzione permanente della Chiesa.
Emerge quindi con chiarezza che la non estensione della potestà del
Romano Pontefice ai matrimoni sacramentali rati e consumati è insegnata
dal Magistero della Chiesa come dottrina da tenersi definitivamente,
anche se
essa non
è stata dichiarata
in forma solenne
mediante un atto definitorio. Tale dottrina infatti è stata
esplicitamente proposta dai Romani Pontefici in termini categorici, in
modo costante e in un arco di tempo sufficientemente lungo. Essa è
stata fatta propria e insegnata da tutti i Vescovi in comunione con la
Sede di Pietro nella consapevolezza che deve essere sempre mantenuta e
accettata dai
fedeli. In questo senso è stata riproposta dal Catechismo
della Chiesa Cattolica. Si tratta
d’altronde di
una dottrina confermata
dalla prassi
plurisecolare della Chiesa,
mantenuta con piena fedeltà e con eroismo, a volte anche di fronte a
gravi pressioni dei potenti di questo mondo.
E’
altamente significativo
l’atteggiamento dei Papi, i quali, anche nel tempo di una più
chiara affermazione del primato Petrino, mostrano di essere sempre
consapevoli del fatto che il loro Magistero è a totale servizio della
Parola di Dio (cfr. Cost. dogm. Dei Verbum, 10) e, in
questo spirito, non si pongono al di sopra del dono del Signore, ma si
impegnano soltanto a conservare e ad amministrare il bene affidato alla
Chiesa.
9.
– Queste sono, illustri Prelati Uditori ed Officiali, le
riflessioni, che, in materia di tanta importanza e gravità, mi premeva
parteciparvi. Le affido alle vostre menti e ai vostri cuori, sicuro
della vostra piena fedeltà e adesione alla Parola di Dio, interpretata
dal Magistero della Chiesa, e alla legge
canonica nella più genuina e completa interpretazione.
Invoco sul vostro non facile servizio ecclesiale la costante protezione
di Maria, Regina familiae. Nell’assicurarvi che vi sono vicino
con la mia stima ed il mio apprezzamento, di cuore imparto a tutti voi,
quale pegno di costante affetto, una speciale Apostolica Benedizione.
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