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E’
impresa facile, qualunque sia la Sede in cui si debba svolgere una
relazione d’indole giuridica lungo tutta la penisola italiana, evocare
gloriose tradizioni che ci facciano sentire orgogliosi dell’onore e
della responsabilità del compito affidato.
Lo
è specialmente in questa venerabile Chiesa e Curia di Giustizia di
Salerno, dove riecheggia ancora la gloria di una antichissima storia
vincolata a due uniche istituzioni, entrambe di carattere universale ante
litteram. Quasi inutile riferirci alla prima, senz’altro la più
illustre, la Scuola di medicina
salernita,
foco d’attrazione nell’alto medioevo precedente nel tempo e non
inferiore nel prestigio a quelle giuridiche di Napoli o Bologna. Essa
convocò maestri e allievi di ogni razza ed estrazione culturale in un
ineguagliato esempio di sincretismo e tolleranza che ancora stenta ad
affermarsi nei giorni nostri così pieni di speranze irraggiungibili.
Ma,
sebbene inferiore in fama, non seconda appare in importanza – e, per i
nostri intenti, molto più vicina – la tradizione giuridica di Salerno.
Posta sotto la protezione dell’Evangelista Matteo, a mio avviso il più
giurista tra gli agiografi di Gesù;
marcata dalla prossimità della costiera amalfitana con le tante volte
celebrate, leggendarie o no,
vincolazioni alla ricezione e conservazione nell’area mediterranea delle
insostituibili radici romane del Digesto; baluardo della ratio
scripta attraverso una a dir poco paradossale trasmissione del diritto
romano in mezzo ad altre colonie germaniche e longobarde, propugnando il
primato della consuetudine sulla legge (come sanciscono le Consuetudini di Salerno del 1251) e iniziando la suggestiva
avventura dello ius proprium e
dello ius commune.
E’
soprattutto la Chiesa Salernitana e il suo ministero giudiziario erede a
proseguire questo glorioso passato.
E
per quanto concerne la giurisdizione canonico matrimoniale, in un senso
molto preciso come ci ha appena ricordato il Santo Padre nell’udienza
alla Rota Romana del passato giorno primo febbraio,
l’indole naturale del matrimonio, quella appunto regolata così
saggiamente dal diritto romano, e la sua condizione sacramentale si
sostengono a vicenda.
E’ dunque quel patto coniugale sul quale la Chiesa riflette e giudica da
secoli che oggi ci intratterrà in questa solenne occasione. E lo farà in
una proiezione che si inserisce senza soluzione di continuità nelle
radici naturali del matrimonio. E’ questa una delle premesse che mi
preme di più sottolineare per le molteplici conseguenze che ne
scaturiscono tanto nell’ordine sostanziale come formale e metodologico.
Famiglia, quindi, naturale come l’uomo stesso e il matrimonio. Poichè,
se a buon diritto si può affermare che l’uomo è un essere incompiuto e
pertanto amante, con la stessa forza si deve pur dire che l’uomo è un
essere esposto alle intemperie e solo, dunque, assetato di un tetto e
portato alla costruzione di un nucleo familiare.
Anche
se in un primo tempo queste nostre considerazioni potrebbero apparire del
tutto nuove, particolarmente nella loro espressione terminologica, non
credo sia difficile avvertire come si inseriscano nella dottrina di sempre
della Chiesa sulla struttura dell’alleanza nuziale. E’ la tradizione,
quella tradizione rinnovata e rivificata che il Concilio Vaticano II ha
dato – tradidit – alla Chiesa,
quella che ispira queste idee. Nè poteva essere in un altro modo se
pretendiamo accedere all’essenza immutabile del matrimonio al di là –
come ancora ci ricorda il Papa
- delle mutazioni culturali e sociologiche. E’ questo il potere – o il
patire – e la gloria del lavoro abituale dei canonisti sul matrimonio:
si muovono nell’ambito di questioni e dati di essere o non essere, di
validità o nullità del vincolo e non solo della sua più o meno
raggiunta e sempre desiderabile perfezione. Sono non di meno quelle
istanze culturali e sociologiche, come ebbe a ricordare quel Profeta buono
che fu Giovanni XXIII, i segni dei
tempi
che aiutano a scoprire con maggiore fedeltà la circostanza congiunturale,
le verità che non passano.
La
famiglia, dunque, nella struttura essenziale del matrimonio. Che la
famiglia sia un segno dei tempi
nella vita e nel magistero della Chiesa e perfino nelle preoccupazioni
dell’umanità penso che sia fuori discussione. Che lo sia anche nella
sfera del diritto canonico conditum già
non è così chiaro. Fino al punto di domandarci legittimamente se non sia
arrivato il momento di tentare, anche con uno strumento legislativo di
rango inferiore, tenuto conto della recente promulgazione dei Codici, una
certa normativa per un diritto di famiglia canonico.
Che
sia troppo assente la famiglia nelle riflessioni sul matrimonio è quasi
evidente. E a dir il vero la posizione della giurisprudenza e della
dottrina attorno al problema sembrerebbe perfino sconcertante. Poichè non
si parla mai della famiglia senza ritrovare in essa il matrimonio: basti
come esempio molto significativo il rilievo e l’estensione espositiva
riconosciuta al matrimonio nel documento magisteriale che sarebbe
archetipo sulla famiglia, la esortazione Familiaris consortio. In essa per pagine e pagine si tratta del matrimonio e
dei valori e rischi della morale matrimoniale; ma non si riscontra alla
pari una esposizione dei valori e problematiche della famiglia in sè.
Matrimonio,
dunque, che è asse portante e, sempre di più, connotato di
identificazione essenziale della famiglia cristiana. Ma che, al contrario,
non dà per ora spazio sufficiente alla sua estensione naturale che è la
famiglia. Infatti non è raro percorrere libri e volumi interi sul
matrimonio senza trovare il benchè minimo accenno alla famiglia.
Sarebbe
lungo e ci porterebbe troppo lontano dal punto centrale di questa nostra
lezione ripercorrere una specie di inversione di tendenza nei documenti
della rivelazione. Cioè un partire dalla famiglia per arrivare al
matrimonio.
Cerchiamo di riassumere nei punti fondamentali questo cammino.
Il
nostro Dio, il Dio della rivelazione – del quale del resto l’uomo è
immagine e somiglianza – non è un essere unico in sè, come vorrebbe la
ragione, e neanche un essere sponsale, come potrebbe manifestarsi in altre
teologie culturali di maggiore spessore pluripersonale e mistico, presenti
anche nell’esperienza personale cristiana; ma, nell’essenziale della
Sua Parola, è anzitutto un Dio familiare: Padre, Figlio e Spirito Santo,
triade nella quale solo la spiritualità acorporea della natura spiega
l’assenza del principio femminile.
Il vincolo di Dio con il suo popolo nella storia della salvezza si esprime
attraverso la relazione paterno-filiale. E un precetto fondamentale di
quella prima e primaria costituzione d’Israele e dell’uomo che è il
Decalogo, il quarto comandamento ricorda il dovere di onorare padre e
madre,
il che equivale a prolungare la presenza del focolare e la famiglia anche
nel potrarsi degli anni. Ed è singolarmente significativo che un dovere
che si direbbe più grave, senz’altro da sempre riconosciuto nella
struttura essenziale del matrimonio – la procreazione/educazione dei
figli – ovvero i sacri doveri della genitorialità non siano
esplicitamente sanciti nel decalog,
quasi più inseriti nell’indole instintuale dell’uomo. E’ la
venerazione per i creatori della famiglia, per i fondatori del santuario
del focolare. Perfino Gesu Cristo nel testamento dell’amore universale,
non si è risparmiato di ricorrere a suggestive immagini, piene di
tenerezza.
Non
possiamo dunque trattenerci su queste importantissime e pur bellissime
considerazioni attorno ad una teologia della famiglia ancora forse da fare
ed in ogni caso utilissima per un Diritto di famiglia canonico.
Gli spunti accennati appena bastino per giustificare, se ce ne fosse
bisogno, la legittimità ed importanza del nostro tema.
Il
quale avrebbe bisogno ancora di una doppia introduzione metodologica. La
prima sulla precisione positiva delle norme che regolano la disciplina
matrimoniale canonica. La seconda sull’eccessiva impostazione analitica
con cui ci avviciniamo allo studio e alla applicazione delle stesse. E si
potrebbe forse ancora aggiungere la prevalente preoccupazione, anche nel
senso etimologico del termine, per una ricerca indirizzata alla nullità,
nella quale – si può ben immaginare – non si trova a suo agio una
realtà così valida come è la famglia stessa. Forse tutte e tre le
ragioni ne costituiscono una sola; ma anche noi per una volta vogliamo
essere analitici e considerarle separatamente.
Il nostro titolo parla del bonum
familiae. E’ una formula che appare nel can. 1152 - boni familiae sollicitus - a proposito della separazione dei coniugi, manente
vinculo. Però nè la collocazione della norma – in un contesto
irrilevante per la consistenza giuridica del vincolo che si suppone – nè
il suo tenore letterale ci servono per la finalità che ora cerchiamo di
proporre. Infatti non si tratterebbe di una valutazione morale del bene della famiglia (anche se non so fino a che punto
si può prescindere dalla valutazione morale in ogni considerazione del
bene o dei beni). Ma, molto più precisamente, di evidenziare la sua
valenza giuridica – certa, quindi, e vincolante – nell’identità del
matrimonio, canonico e non.
Tale intento deve necessariamente partire da uno sforzo di avvicinare
questo ritrovato bonum familiae alla
classica trilogia agostiniana: bonum
prolis, bonum fidei, bonum sacramenti. Essa da sempre ha focalizzato e
– in un certo qual modo – rinchiuso l’essenza, anche giuridica, del
matrimonio.
E quindi si devono muovere i
primi passi da una considerazione dei tradizionali beni del matrimonio
come un paradigma ancora aperto che non si esaurisce per forza nella
trilogia agostiniana.
In
un altro lavoro
ho fatto notare come sia mio parere che il grande Dottore d’Ippona fosse
soprattutto preoccupato dalla dimensione etica e morale del matrimonio.
Che da una parte doveva difendere o almeno legittimare di fronte a
posizioni eccessivamente spiritualiste; e d’altra parte era suo compito
pastorale stimolare i suoi fedeli a vivere i valori etici dell’allenza
nuziale cristiana nella cornice del matrimonio romano, unico, ancora a mio
parere, giuridicamente presente nel suo tempo. Dalla mano, poi,
dell’elaborazione metafisica e canonica posteriore, la grande autorità
della dottrina agostiniana ha fatto il salto al livello concettuale
essenzialista e giuridico-giudiziario garantista.
Il
Concilio e il Codice, che ne è espressione giuridica, ha introdotto già
un altro bene: il bonum coniugum
(cfr. can. 1055). E in linea di
enumerazione armonica non vedrei maggiore difficoltà nel riconoscimento
esplicito del bonum consortii vitae
et amoris coniugalis.
Anzi, una più attenta lettura dei documenti conciliari e l’obbligata
interpretazione delle norme canoniche che ne seguirebbe dagli stessi
scoprirebbe il bisogno di integrare ancora nella ricchissima visione del
matrimonio cristiano aspetti oggi trascurati, come possono essere il bene
della società coinvolto in una ottima sintesi con il bene dei coniugi nella Cost. Gaudium
et Spese perfino il bene della Chiesa.
A mio avviso, questi ultimi rilievi, di grande portata istituzionale e
pubblicistica, sono stati lasciati da parte in una visione del matrimonio
troppo individualista – notasi bene: non personalista
– del matrimonio e che attendono un adeguato recupero da parte del
Legislatore e, senz’altro, dell’interprete. Forse è solo da
attribuire alla concezione contrattualistica
del matrimonio, fautrice di seri problemi ancora non sopiti nella
dottrina e giurisprudenza matrimoniale canonica; e anche al rilievo che
nello studio giuridico del matrimonio hanno acquistato gli aspetti morali,
e quindi privatistici, non bene distinti dai dati prettamente giuridici,
che sentiamo questa specie di prevenzione a riconoscere nel patto nuziale
la sua valenza pubblica e sociale, ingiustamente sacrificata fino al
giorno d’oggi.
Noi
del resto ci fermiamo prima, essendo la nostra un’impostazione solo familiare, anche se non esente da importanti ripercussioni sociali,
se è vero – come lo è – che matrimonium
est seminarium rei publicae. Ma se siamo in grado di trovare degli argomenti giusti e forti che
richiedano questa attenzione preferenziale e perfino necessaria alla
famiglia nel progetto e nella fisionomia della comunione di vita ed amore
coniugale saremo obbligati – giustamente obbligati, mi viene da dire –
a riconoscerlo vivo e operante nell’identificazione essenziale del patto
coniugale. Nè ci saranno da ostacolo le nuove norme positive del can.
1057 e 1101, che, nella loro espressione molto generica, permettono
senz’altro scoprire e, se scoperto, ammettere nell’ambito essenziale
del consenso coniugale il connotato familiare.
Bonum
familiae,
quindi,
che sarebbe da inserire nel tessuto strutturale del matrimonio come una
intenzione necessaria dei nubendi ed una realtà chiamata a verificarsi
nello sviluppo della vita coniugale. Ma con quale identità?
E
qui passiamo al secondo dei preamboli cui ci siamo riferiti all’inizio:
cioè al modo in cui la legge positiva e con essa, in un secondo momento,
l’applicazione giurisprudenziale e la dottrina, trattano
l’identificazione di un mistero così grande (Eph. 5, 32) quale è il
matrimonio cristiano. Dobbiamo dar per certo che il giuridico, più ancora
se legislativo e quindi giudiziale e didattico, non può fare a meno di
questa identificazione per la chiarezza e la precisione che sono requisito
indispensabile della certezza giuridica e legale. Già prima abbiamo
affrontato il problema di questa identità del bonum
familiae a proposito della terminologia comparativa e integrativa dei
beni del matrimonio. Passiamo ora alle possibilità di una sua identità,
tanto nella cornice globale dell’istituto coniugale come in una
espressione specifica e autonoma del bene
della famiglia.
Il
bonum familiae è qualcosa di diverso dal resto dei beni del
matrimonio? La domanda, inquietante e non solo sotto il profilo teorico ma
anche nelle sue applicazioni pratiche, si è presentata qualche altra
volta precisamente a proposito del diritto matrimoniale canonico. Così
nel caso dei diritti e doveri coniugali nel
consorzio di tutta la vita, se assimilabili in tutto o meno ai beni
del matrimonio.
Ma neanche in questo caso possiamo, purtroppo, trattenerci al di là del
suggerimento. Basti, anche in questa occasione, notare che quello che
interessa è il riconoscimento in quanto tale e non già la delimitata,
determinata e precisa vincolazione a un termine autonomo.
Parlando
del bonum familiae viene
spontaneo legarlo alla comunione di
vita e amore alla quale, per un istante e per la anzidetta tendenza
all’analisi espositiva, spoglieremo della seconda caratteristica
riduttiva: comunione di vita e amore
coniugale. Infatti una comunione di vita coniugale nasce e si sviluppa
nella cornice essenziale della famiglia. E a prescindere dalla qualifica coniugale,
la comunione di vita e amore trova la sua realizzazione piena nel seno
della comunità familiare. La coabitazione, la casa, l’unione di
interessi e di intendimenti, insieme con l’amore che deve informarle,
sono altrettante espressioni della genesi e della dinamica familiare, una
famiglia non solo incoata ma già totale e formalmente completa, che
precede e prepara la pienezza della sua manifestazione nel caso normale
della sopravvenienza della prole.
Più
vicina dunque la procreazione, il bonum
prolis. Che, tanto nel momento iniziale della unione generativa
realizzata modo human,
come nella finalità essenziale dell’educazione
della prole, esige l’amore e la comunione familiare come ambiente
adeguato allo sviluppo della personalità dell’erede. E’ così
evidente la vincolazione della prole alla famiglia, di quel seme di umanità
che ha bisogno di un humus di armonia e sicurezza per raggiungere il suo sviluppo, che
sembra quasi inutile insistere sull’argomento.
A
proposito del quale non vorrei non di meno sorvolare su un particolare per
me importante e con indubbio rilievo familiare. Si tratta del giusto
rigore con cui nell’interesse del minore le norme sulla adozione
richiedono un normale nucleo familiare per concederla. Se tale requisito
viene richiesto per una filiazione, quanto si voglia lodevole ma sempre al
margine del processo naturale di generazione, non è vero che si tratta di
una ammissione, del resto non tanto implicita, del nucleo familiare come
contesto normale della nascita di un bambino?
Questo
dato e ancora altri che potrebbero aggiungersi, oltre la loro importanza
in sé, a noi interessano sotto il profilo per così dire concettuale e
sostanziale: si può pensare a un bonum
prolis staccato da un bonum
familiae?
Ora,
quanto alle proprietà essenziali del patto – bonum
fidei e bonum sacramenti –
è stata senz’altro eccessiva, per non dire esclusiva ed escludente,
l’attenzione indirizzata alla loro dimensione individuale, con il
correlato dell’adulterio e del divorzio.
Si è arrivati a privilegiare la felicità – o come si suol dire, la realizzazione – del singolo a spese della stabilità e serenità
del nucleo familiare. Perfino si è affermato, con relazione alla prole,
che è meglio per i figli vivere nel seno di una comunità senza litigi
che nella loro famiglia di origine in cui si è spento l’amore. Problemi
tutti che nel loro versante strettamente familiare hanno una loro
trascendenza ed importanza che è inutile nascondere; ma che non possono nè
impostarsi nè risolversi senza attribuire al nucleo familiare le sue
irrinunciabili note di identità ed esigenze. La fedeltà
è anche espressione viva della sincerità e della totalità
dell’impegno affettivo ed effettivo che richiede la famiglia; l’indissolubilità
la garanzia della stabilità di un progetto e di una impresa che come
l’amore senza riserve, la procreazione, l’educazione, la previdenza
per il futuro… non ammettono ripensamenti.
E
fin qui un ritrovamento, per niente sorprendente o sconcertante, del bonum
familiae nella costellazione dei beni
fondamentali del matrimonio:
i tradizionali bona matrimonii.
Non dobbiamo perciò attendere una espressa ricezione terminologica
dell’argomento nella giurisprudenza o nella dottrina per tenerlo
presente nelle nostre approssimazioni teoriche o procedurali sul
matrimonio. Ma, si potrà arrivare ancora più in là reclamando per il bonum
familiae un posto e una identità autonoma nell’essenza del
matrimonio?
Ancora una volta l’analogia con l’aspetto più attuale e
più innovativo della dottrina e soprattutto della giurisprudenza
matrimoniale canonica ci è estremamente utile. Mi riferisco
all’incapacità. E’ vero che la nostra legge focalizza la suddetta
impossibilità al matrimonio nei diritti
e doveri essenziali del matrimonio (can. 1095, nn. 2-3.
Ma più di una decisione, anzi la maggioranza delle sentenze e soprattutto
delle perizie svolte nella Rota e nei Tribunali inferiori studiano e
decidono sulla personalità delle parti in un modo antecedente alla
precisa e concisa configurazione dei citati diritti e doveri pronunciando,
per esempio emblematico, sull’immaturità
affettiva o sul difetto di
libertà interna. Qualcosa
di simile potrebbe accadere, ed è auspicabile accada, con il bonum
familiae. Non solo come aspetto fondamentale delle restanti
connotazioni tradizionali del matrimonio, ma anche come punto di
riferimento preferenziale e, di per sè, rilevante nel nucleo essenziale
del matrimonio.
Dobbiamo
senz’altro ammettere in partenza la difficoltà di siffatto intento.
Osservazione che già in altra occasione, a proposito della comunità di
vita e amore coniugale, ebbi a fare;
e ancora sarebbe da fare sul bonum
coniugum. E più ancora sul bonum
familiae. Perchè, mentre l’indissolubilità, la fedeltà e perfino
la sacramentalità e la procreazione hanno profili concettuali ben precisi
e, pertanto, altrettanto facili alla ricezione nell’ordinamento pure
positivo, non lo stesso si può dire del bonum
familiae. Già
l’introduzione con il termine bonum
– e nel nostro caso molto più morale paradossalmente che nel caso
di Sant’Agostino – ci fa prendere tutte le precauzioni.
Bene è
una realtà giuridicamente sfuggente che può presentarsi con maggiore o
minore consistenza senza perdere la sua considerazione di tale. Il bene come la temperatura o l’amore può considerarsi presente o
assente in circostanze o contesti molto diversi. Per di più c’è la famiglia,
che è anche un concetto primigenio, una Urwort
nell’illuminata espressione di K. Rahner,
che come tante altre realtà con cui abbiamo a che fare nell’ambito del
matrimonio rifugge l’eccessiva precisazione propria del linguaggio
giuridico.
Mi
piace ora ricordare il momento di singolare intensità vissuto in Piazza
San Pietro il giorno otto ottobre del 1994,
nella celebrazione di una delle giornate mondiali della famiglia. In
quella occasione Giovanni Paolo II riecheggiando, anche con la sua
espressione di sofferente responsabilità,
un avvenimento di indimenticabile emozione in cui Paolo VI
nell’inaugurazione della III seduta del Concilio,
fece una domanda tutt’altro che retorica: “Chiesa
che dici di te stessa, come definisci te stessa?”. Così anche
Giovanni Paolo II: “Famiglia, che
dici di te stessa?”.
Che sia difficile definire e perfino descrivere la famiglia, non vuol dire
che si debba ignorare la sua necessaria ed essenziale vincolazione al
patto nuziale. Devo rifarmi ad una sentenza c. Serrano nella quale si fa
notare che sono troppe e troppo importanti le realtà che sono presenti
nell’essere e nell’agire dell’uomo senza avere una precisa
definizione delle stesse: così la vita, l’amore, la libertà.
Mi piacerebbe avanzare l’idea di una bioetica
del matrimonio che comprendesse senz’altro la famiglia, come realtà
pregiuridica ma dal diritto accolta con riverente e solenne rispetto. Una
esigenza che s’impone da sè e non si può mettere in dubbio.
Per
quanto riguarda l’aspetto strettamente giuridico penso che è del tutto
applicabile la ben conosciuta decisione c. Anné del 25 febbraio 1969
la quale, nel bisogno di stabilire che cosa si debba intendere per consorzio di tutta la vita,
adopera tre parametri di riferimento: il diritto
naturale,
il dato culturale e i connotati
esistenziali.
Mi sembrano tre tracce assolutamente indispensabili, come lo è anche
l’approssimazione che se ne fa nella citata decisione. Nel senso che
ricaverei da quella fonte tanto imprecisa nella delimitazione come
pressante nella obbligatorietà che è il diritto
naturale, almeno la necessità di aver presente e vincolante in ogni
caso il bonum familiae; dal
contesto culturale –
senz’altro cristiano, per l’ispirazione antropologica e la
formulazione sociologica e morale – la sua immagine viva e attuale;
dalle circostanze infine
esistenziali i particolari concreti del singolo caso che permettono un
giudizio fedele alla realtà. Condivido in pieno, applicato alla famiglia,
il criterio della tante volte citata e lodata sentenza, quando afferma: “E’
difficile in modo speculativo affermare in che consista la comunione
di vita, ma dovendo i giudici affrontare sempre e solo il caso in concreto possono
individuare se in quello si diano o no i requisiti sostanziali per
riconoscere o meno l’immagine (intenzionale)
o la realtà di una famiglia (nell’originale: qualsiasi
consorzio di tutta la vita che sia matrimoniale)”
Anche
se tutti i preamboli precedenti esimono anche noi dall’arrivare a una
delimitazione troppo precisa del bonum
familiae al di fuori di una ipotesi qualsiasi, penso che siamo in
condizione di fornire alcuni suggerimenti: penso alla coscienza nei
nubendi della creazione di
una titolarità nuova al di là delle persone dei coniugi; alla rinuncia
chiara ad un atteggiamento interessato che persegue solo i propri comodi,
magari perfino rafforzati nel patto; l’apertura a una qualificata oblatività che comprende non
solo l’altro coniuge ma con lui/lei le responsabilità collettive di un
nucleo nascente e dinamico; l’ammissione, esplicita od equivalente, di
peculiari diritti e doveri, duali e plurali, che non si esauriscono nella
considerazione unipersonale, o peggio individualistica, che oggi
caratterizza la espressione formale e legale del contenuto del patto
nuziale…
E’
prima di ogni altra considerazione, un salto di qualità - di una formalità nuova, direbbero i vecchi maestri della Scolastica; di un
nuovo oggetto formale nel
pensiero di Anné- più che di una inversione sostanziale, e meno ancora quantitativa, di
rotta: come se si dovesse cercare un altro
matrimonio o ancora altri indizi
di essenzialità nello stesso. Il che non vuol dire – è evidente –
che nulla cambi nella nostra riflessione e nelle
applicazioni che ne seguono. Penso che si tratti anzitutto di uno
sforzo di centralizzare ed evidenziare con una adeguata caratterizzazione
di essenzialità le note della familiarità.
Il lavoro, anche se indilazionabile, è agli inizi e perfino nei
presupposti della ricerca. Ma il ricchissimo deposito d’insegnamenti
derivati dal Magistero vivente oltre che una luce rappresentano uno
stimolo nella strada da percorrere.
Deliberatamente
ho omesso nelle pagine che precedono qualsiasi riferimento procedurale.
Pensavo, e penso, che avrebbe ancora una volta deviato il corso e il
traguardo della riflessione. Per me è importante conoscere il che,
che cosa si cerca, prima di scendere a questioni di come si trova o si dimostra in giudizio; e ancora di più
trattandosi di nullità. Mi
riprometto certamente di tornare sull’argomento in quella applicazione
pratica nei Tribunali che costituisce anche essa un interesse spiegabile e
legittimo dei nostri collaboratori nell’amministrazione della giustizia
nei Tribunali della Chiesa.
Ma, nel finire questa mia colloquiale esposizione, non voglio
esimermi da una osservazione che potrebbe chiamarsi pastorale nel senso improprio della parola, poiché mi oppongo
decisamente a qualsiasi qualifica che neghi al nostro lavoro giudiziario
nella Chiesa e per la Chiesa il carattere pastorale e diaconale.
Anche
se travalicando dunque il limite, che ci siamo imposto da noi stessi, di
stretto riferimento al problema sostanziale, senza implicazioni per il
momento procedurali, voglio riferirmi a una non rara osservazione che si
fa alle nostre cause di nullità matrimoniale. Non di raro le stesse, per
dover essere giustamente obbligate a fermarsi sulla verità, sincerità e
validità del consenso, sono accusate di traslasciare altri aspetti
legittimi come sarebbero i figli e, per l’appunto, la famiglia. Donde,
per di più, si affaccia un doppio pericolo: un disinteresse notevole,
anche tra i cosiddetti agenti della pastorale per il lavoro tecnicamente canonico; ed una eccessiva
dissociazione, in alcune occasioni quasi ignoranza e sospetto, dello
stesso da parte di altre iniziative pastorali – parrocchiali, diocesane
– che per conto loro cercano di proteggere matrimonio e famiglia.
Perfino
a questo proposito si è pur detto che il Legislatore laico protegge di più
lo stato coniugale, mentre la Chiesa si fermerebbe solo al momento
consensuale. Una conoscenza superficiale e non di rado affatto scevra da
una certa malignità vorrebbe più condiscendente, o meno sensibile, il
sistema canonico con certe situazioni davvero penose sotto il profilo
familiare. Il matrimonio va protetto dalla legge e dalla Chiesa in
toto, nel momento consensuale e nella dinamica della vita coniugale e
familiare. Con una protezione poi che va al di là di una pretesa cura
pastorale della preparazione e dello sviluppo della vita familiare, se
intendiamo l’aggettivo pastorale nel
senso riduttivo a cui abbiamo fatto riferimento poc’anzi e che
comporterebbe un più o meno opzionale, morale ed ideale dovere di seguire
tale preparazione. Il nostro diritto richiede di più. Con delle norme
giuridiche in senso stretto, con precisa attenzione alla creazione ed alla
naturale esigenza di vita e vitalità che il vincolo giuridico comporta
per la sua propria istituzione divina; del versante familiare del
matrimonio va tenuto conto con la stessa cura e con la stessa essenzialità
con cui si tratta l’indissolubilità, la fedeltà, la sacramentalità,
la finalità procreativa, l’obbligo di creare una vita comune con
l’altro coniuge o di procurare il suo bene.
Qualcosa
si è già fatto, e anche tanto, quando a proposito della capacità,
per esempio, si fa preciso riferimento ai diritti e doveri fondamentali
della vita coniugale (cfr. can. 1095, nn. 2-3). O quando a proposito del dolo si prevede che l’inganno sia tale da turbare il consorzio
di tutta la vita (coniugale)
(cfr. can. 1098)...
Qualcosa
di simile dovrà farsi anche con la famiglia. In modo che la famiglia non
sia solo, quale è, la conseguenza necessaria delle note essenziali e
delle finalità del matrimonio; ma che sia il bonum
familiae in sè stesso, nella sua fisionomia e autonomia ben definita,
quello che si faccia presente nelle nostre riflessioni, finora troppo
ridotte alla tante volte ricordate posizioni individualistiche sul vincolo
coniugale.
E ancora due particolari che esistono nella legislazione
vigente e che vorremmo vedere collocati nella dovuta luce nell’azione
della Chiesa. Penso
al can. 1071 § 3 quando riserva all’intervento dell’Ordinario
autorizzare il matrimonio di colui che è tenuto ad obblighi naturali
verso l’altra parte o verso i figli avuti in una unione precente. Non è
possibile non avvertire in tale prescrizione un evidente interesse di
protezione familiare. Obblighi
naturali che di per sè non si ridurrebbero agli aspetti economici, ma
arriverebbero ad altre responsabilità educative, per esempio, o
assistenziali. E il can. 1689, nel quale si dispone che il giudice nella
sentenza – senza esplicita distinzione tra decisione affermativa o
negativa – deve avvertire le parti degli obblighi morali e anche forse
civili che gravano su di esse rispetto alla altra parte o alla prole in
ordine al suo sostentamento ed educazione.
Una
correzione, dunque, di rotta. Immaginate un’impostazione che superi le
strettoie dell’interesse o del diritto-dovere del singolo, così poco
cristiane, per arrivare ad una aperta, umana, naturale e trascendente
nello stesso tempo ricezione della fedeltà, indissolubilità, fecondità,
oblatività ed armonia come caratteristiche che, sebbene proprie ed
essenziali nell’opzione personale per il matrimonio, diventano per di più,
e come completa realizzazione delle medesime, esigenze irrinunciabili del
nucleo familiare cui dà origine il matrimonio? Ora sarà più difficile e
meno suscettibile di critiche cosiddette formalistiche o giuridiciste il
lavoro giudiziale canonico.
Penso
necessario ed imminente questo sbocco del diritto matrimoniale canonico. E
lo considero un traguardo che non solo farà aumentare il rispetto e il
prestigio alla nostra missione ecclesiale, ma sarà un prezioso contributo
alla completa realizzazione nella cultura attuale del ricchissimo
messaggio cristiano, chiaro e senza paure di mistificazioni, del Concilio
Vaticano II sull’alleanza coniugale e familiare cristiana.
(N.B.: note biblografiche non inserite)
|
dal Palazzo
Arcivescovile di Salerno
10
febbraio 2001
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