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Nella suggestiva Sala degli
Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno si è svolta l’otto
febbraio di quest’anno l’inaugurazione dell’Anno giudiziario del
Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano, presieduta
dall'arcivescovo di Salerno S.E. Mons. Gerardo Pierro, alla
presenza di numerose autorità civili e religiose della provincia e che
ha registrato la partecipazione anche di autorevoli magistrati ed
avvocati dell’ambiente civile forense, tanto della città di Salerno
quanto di ulteriori realtà giudiziarie ad essa collegate.
La manifestazione, prima nel suo genere
per il Foro ecclesiastico cittadino, è giunta dopo anni di sua intensa
e crescente attività giudiziario-processuale, alla quale hanno profuso
il loro apprezzato impegno tutti gli Operatori del settore, orientato
principalmente nella specifica materia delle cause concernenti le
dichiarazioni di nullità del vincolo matrimoniale, secondo la
disciplina giuridica sancita dal Codice di diritto canonico.
E proprio sulla peculiarità di tale
ambito si è soffermato il Vicario Giudiziale del nostro Tribunale
ecclesiastico – Mons. Vincenzo Schiavini
– il quale, nell’aprire i lavori della manifestazione davanti ad una
folta e qualificata assemblea, ha inteso nella sua relazione d’attività
dell'anno 1999 sottolineare soprattutto il ruolo fondamentale
dell'amministrazione giudiziario ecclesiastica, sempre più spesso in
questi ultimi anni chiamata a pronunciarsi sulla validità o meno del
momento genetico del consenso matrimoniale, nei casi in cui sia stato
seguito da un irreversibile naufragio del rapporto di coppia. Casi,
questi, che indubbiamente pongono nella coscienza dell'Organo giudicante
non irrilevanti problematiche anche di ordine morale, specie laddove il
rapporto coniugale (o presunto tale!) abbia registrato breve e –
talvolta – anche brevissimi spazi di effettiva esistenza.
Ma,
pur riaffermando la necessità che gli stessi vadano affrontati e
risolti esclusivamente alla luce dei principi del diritto positivo e
naturale che informano il matrimonio canonico e dai quali la Chiesa –
come ha ricordato di recente anche il Pontefice nella sua Allocuzione
annuale alla Rota Romana – non può e non deve derogare, ha pur voluto
Mons. Schiavini rivolgere un'accorata e condivisibile esortazione a
quanti prestano la loro infaticabile opera nell'amministrazione della
Giustizia matrimoniale civile ad instaurare tra i due Fori, spesso
complementari tra loro, reciproci rapporti di più stretta cooperazione
al fine di assicurare ai cives-fideles ulteriori garanzie di
giustizia anche sul piano squisitamente giuridico-ecclesiale, atteso
l’elevato numero delle separazioni coniugali che con allarmante
accrescimento si propongono quotidianamente all'attenzione dei tribunali
civili. Ciò – è ovvio rilevare – nel rispetto delle autonomie e
competenze proprie a ciascun Ordinamento.
E tale esigenza ci sembra trovare,
peraltro, una sua adeguata nonchè connaturale ispirazione anche dagli
intenti del rinnovato Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, che –
come è noto – consente alla quasi totalità delle decisioni
ecclesiastiche in materia matrimoniale di ricevere con procedure
piuttosto celeri opportuna esecutorietà ai fini civili da parte
dell'Ordinamento statuale (anche se fondate su motivi di nullità non
proprio coincidenti con quelli disciplinati dal legislatore laico),
tramite ricorso ad impulso delle parti interessate alla Corte
d’Appello competente (cioè quella nel cui distretto è situato il
Comune dove il matrimonio concordatario è stato trascritto), superando
le annose lungaggini burocratico processuali che non di rado
accompagnano le cause civili di divorzio.
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SALA DEGLI STEMMI
Un momento della manifestazione.
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Con
riferimento ancora all’anzidetta manifestazione, a contenuti di
interessante attualità giuridico sociale è risultata improntata la
prolusione per il corrente Anno giudiziario tenuta da Mons.
Pio Vito Pinto,
giudice del Tribunale della Rota Romana, organo giudicante anche di
merito in terzo grado di giurisdizione ecclesiastica.
La stessa ha delineato un profilo preciso ed esauriente circa
l’elemento del bonum
coniugum
(o
‘bene dei coniugi’), quale valore fondamentale ed imprescindibile
cui è ordinato il matrimonio canonico (can. 1055), secondo i dettami già
prefigurati dal Concilio Vaticano II, dai quali l'attuale magistero
pontificio – come ha sottolineato l’illustre relatore – ha inteso
trarre la più ampia ispirazione per attestarne costantemente la stima
oggettiva nell’ambito della società coniugale.
Tale valore, che non è certamente
estraneo anche alla disciplina matrimoniale civile e con la quale sembra
anzi avere – a nostro parere – intrinseca assonanza di contenuti, si
appalesa essenzialmente in una stabile relazione coniugale fondata su
una mutua e disinteressata duarum personarum donatio, entrambe
coinvolte in uno sforzo creativo, ed acquista – proprio per questa sua
primaria connotazione – tale rilevante dignità
nell’ordine giuridico della Chiesa da essere finalmente ora
configurato come capo autonomo di nullità matrimoniale: tanto nel caso
in cui sia stato escluso intenzionalmente all'atto della manifestazione
consensuale quanto nel caso in cui si possa scientificamente accertare
nell’un dei coniugi una grave incapacitas prenuziale ad
bonum coniugum assumendi et adimplendi per motivi di natura pschica.
Infine, a corollario della giornata
inaugurale, interessante e vivace si è rivelato altresì il dibattito
tra gli intervenuti, cosa che peraltro incoraggia nell’immediato
futuro ulteriori iniziative di dialogo e di confronto.
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