NOTA DI COMMENTO
di
Carmine Cotini

1. – A tredici anni dalla promulgazione dell’attuale Codice di diritto canonico (25 gennaio 1983), il 24 febbraio 1996 Papa Giovanni Paolo II decise di costituire una Commissione interdicasteriale che elaborasse una nuova Istruzione in cui raccogliere in modo organico e sistematico tutte le norme relative al processo di nullità matrimoniale contenute qua e là nel Codice, accompagnate – ove necessario – da utili chiarimenti interpretativi per la migliore applicazione della legge processuale, quale utile guida o «vademecum» a beneficio di tutti gli operatori del diritto canonico impegnati a vario titolo nei tribunali ecclesiastici. E ciò ripercorrendo, in buona sostanza, l’analoga iniziativa già sperimentata con successo molti anni prima da un altro pontefice sotto la vigenza del precedente Codice del 1917, ritenuta ormai superata al cospetto della nuova normativa codiciale.
Dopo nove anni di lavori preparatori, in data 25 gennaio 2005 vedeva pertanto la luce la nuova Istruzione denominata «Dignitas Connubii» (in italiano: Dignità del matrimonio), presentata ufficialmente nella sala stampa vaticana dal Card. Julián Herranz (presidente del Pontificio consiglio per l’interpretazione dei testi legislativi), che nell’occasione così aprì il suo intervento: “L’Istruzione Dignitas Connubii, che oggi viene presentata, è frutto di un lungo lavoro intrapreso nel 1996, per esplicita indicazione del Santo Padre dai dicasteri della Santa Sede qui rappresentati: oltre al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, la Congregazione per la Dottrina della Fede, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e il Tribunale della Rota Romana. Il motivo dell’Istruzione è molto semplice: si intende offrire agli operatori giuridici nei tribunali ecclesiastici un documento d’indole pratica, una sorta di vademecum, che serva da guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale. In questo modo si è voluto ripetere l’esperienza positiva avutasi con l’analoga Istruzione Provida Mater del 1936.
Entrambe le Istruzioni sono state emanate circa un ventennio dopo i rispettivi Codici di Diritto Canonico (del 1917 e del 1983), non per accostare ad essi un nuovo testo legislativo né tanto meno per abrogarli, bensì semplicemente per facilitarne la consultazione ed applicazione. Infatti, da un lato, l’Istruzione presenta insieme tutto ciò che riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale – a differenza del Codice che contiene le norme in proposito sparse in diverse parti – e, dall’altro, si integrano gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo immediatamente postcodiciale: interpretazioni autentiche del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, risposte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Come succede di solito con le norme inferiori alle leggi, questa Istruzione non si limita a ripetere il testo dei canoni codiciali, ma contiene delle interpretazioni, dei chiarimenti sulle disposizioni delle leggi e delle ulteriori disposizioni sui procedimenti per la loro esecuzione”.

2. Obiettivo specifico dell’assise congressuale, svoltasi quest’anno dal 4 al 7 settembre nella incantevole cornice della Baie delle Zagare situata sul promontorio del Gargano, è stato pertanto quello di analizzare le finalità e i contenuti della «Dignitas Connubii», onde coglierne i fondamentali aspetti innovativi nell’ambito del processo di nullità matrimoniale.
Nel suo saluto introduttivo ai congressisti, il presidente dell’Associazione Canonistica Italiana – Mons. Domenico Mogavero – ha preliminarmente svolto alcune considerazioni in merito alla tutela giuridico-pastorale del matrimonio, sottolineando come la sua tutela si attesti in primo luogo quale “cura pastorale nelle diverse fasi che articolano l’iter ordinario di due coniugi e cioè la preparazione al matrimonio, la celebrazione del sacramento, l’accompagnamento familiare. Il carattere proprio della tutela, invece, si esprime verso le situazioni di difficoltà e crisi coniugali, che ordinariamente sfociano nel fallimento del progetto di vita matrimoniale e che in taluni casi approdano all’esame del tribunale ecclesiastico per la verifica della validità del matrimonio in questione”. Ed ha proseguito sul punto il presidente richiamandosi alla costituzione conciliare «Gaudium et spes», ricordando in proposito come l’attenzione verso l’istituzione matrimoniale sia fondata sulla peculiare dignità del matrimonio, che tra i battezzati “è immagine e partecipazione dell’alleanza d’amore del Cristo e della Chiesa”. Pertanto, “essa comprende sollecitudine, protezione e difesa del sacramento e della famiglia, con particolare riguardo alla loro natura pubblicistica, che ne esclude l’emarginazione all’ambito delle realtà soggette alla libera disponibilità dei singoli”.
Da ciò scaturisce quale logico corollario che la dimensione giuridica del matrimonio non può essere intesa come un qualcosa di astratto, ovvero – riproponendo le parole di Giovanni Paolo II alla Rota Romana nel gennaio 1997 – “come un corpo estraneo alla realtà interpersonale del matrimonio, ma ne costituisce una dimensione veramente intrinseca”.
In conclusione sul punto, ha precisato il presidente che “l’essenziale inscindibilità tra natura sacramentale e rilevanza giuridica del matrimonio connota la sacralità dell’ufficio che compete a quanti sono chiamati a concorrere alla definizione e decisione delle cause matrimoniali e i vincoli inderogabili ai quali deve essere ancorato l’esercizio di tale ministero sacro”. E ciò accuratamente evitando, secondo i suggerimenti del preambolo introduttivo della stessa «Dignitas connubii», sia “il formalismo giuridico, come del tutto estraneo allo spirito delle leggi della Chiesa”, sia “quel modo di agire che indulge a un eccessivo soggettivismo nell’interpretazione e nell’applicazione tanto delle norme di diritto sostantivo che di quello processuale”.

3. – Certamente tra le finalità della «Dignitas connubii» si inserisce anche quella di velocizzare l’itinerario processuale delle cause di nullità matrimoniale. Pertanto, percorrendo i 308 articoli di cui essa è composta, due novità in particolare focalizzano l’attenzione e meritano qui qualche specifico cenno.
a) Art. 102:“Se entrambi i coniugi chiedono che il loro matrimonio sia dichiarato nullo, essi possono costituirsi un procuratore o un avvocato comune”.
Tale possibilità, sebbene prima non espressamente esclusa dalla normativa processuale canonica, non si rinveniva di fatto utilizzata, attesa la natura sostanzialmente contenziosa delle cause di nullità matrimoniali, laddove un coniuge si propone di ottenere con una sua domanda un accertamento giudiziario, nei confronti dell’altro, in relazione alla situazione giuridica (di nullità o validità) del vincolo matrimoniale, nel quale entrambi sono stati uniti.
Tuttavia, non raramente accade che a tale accertamento siano – all’occorrenza – entrambi i coniugi interessati, i quali possono essere perciò motivati a collaborare tra loro al fine di pervenire ad un obiettivo comune e condiviso (la dichiarazione di nullità del loro vincolo), soprattutto al fine di perfezionare in via sacramentale le loro rispettive e successive relazioni sentimentali.
In tali circostanze è, pertanto, ora espressamente prevista (nonché suggerita) la possibilità di presentare un ricorso in forma consensuale sottoscritto da entrambi i coniugi ovvero dall’unico e comune difensore che li rappresenta (né più né meno come sovente avviene nelle procedure di separazione e divorzio in ambito statuale); con la conseguenza che il complessivo svolgimento del processo non può che trarne giovamento in termini di serenità e chiarezza, oltre che di maggiore speditezza ed efficienza per il superamento di svariate incombenze di carattere procedurale (ad es. notifiche di svariati atti alla parte convenuta, ai testimoni, ecc. ecc.), che vanno invece necessariamente assolte allorquando il giudizio di nullità sia attivato da un solo coniuge.
b) Art. 291, § 2: “Si considerano equivalentemente ossia sostanzialmente conformi le decisioni che, sebbene indichino o determinino il capo di nullità con una diversa denominazione, tuttavia si fondano sui medesimi fatti che hanno causato la nullità del matrimonio e sulle medesime prove”.
Va premesso a riguardo che una sentenza dichiarativa della nullità di un matrimonio emessa dall’ordinamento giudiziario della Chiesa necessita – al fine di consentire all’occorrenza l’accesso a nuove nozze canoniche – di un duplice percorso processuale. Esso si perfeziona attraverso due gradi di giudizio in due distinti tribunali, il secondo dei quali svolge in buona sostanza una sorta di azione di revisione e controllo sull’operato del primo tribunale, da concludersi – ricorrendone i presupposti di diritto – con la conferma della prima decisione affermativa della nullità da questi emessa, attinente allo stesso titolo o agli stessi titoli di nullità già in precedenza esaminati e valutati
 (c.d. principio della «doppia conforme»).
Orbene, in parziale deroga a questa rigorosa concezione di conformità formale, l’articolo qui in esame ha sancito in via definitiva il principio – peraltro già ampiamente affermato nella prassi giurisprudenziale – della c.d. «conformitàequivalente o sostanziale». In buona sostanza, essa può rinvenire applicazione concreta allorquando si ottengano due decisioni affermative, ma per titoli o capi di nullità differenti, superando in tal modo l’espletamento di un terzo grado di giudizio che andrebbe ovviamente svolto presso il Tribunale della Rota Romana.
Nel caso concreto, pertanto, qualora un tribunale in primo grado di giudizio avesse riconosciuto – ad esempio – la nullità per il capo della simulazione totale del matrimonio da parte dell’uomo e il tribunale di secondo grado (cioè di appello) la avesse riconosciuta soltanto per l’esclusione della indissolubilità oppure per l’esclusione della prole sempre naturalmente da parte dell’uomo, le rispettive pronunce giudiziali ben potrebbero essere considerate tra loro conformi sotto il profilo sostanziale, rendendo in tal modo superfluo – come testé si accennava – l’ulteriore passaggio della causa al Tribunale della Rota Romana in terzo grado di giudizio. In tal caso, il tribunale di secondo grado avrà cura di specificare che la propria decisione (decreto o sentenza che sia), ancorché emessa per un capo di nullità di diversa denominazione, «è equivalentemente o sostanzialmente conforme» a quella che aveva già in precedenza riconosciuto la nullità per l’esclusione totale del matrimonio da parte dell’uomo, trovando fondamento sulle medesime circostanze che hanno inficiato il matrimonio medesimo nonché sulle stesse prove già acquisite.
È evidente, pertanto, come anche – e soprattutto – in tal caso si otterrebbero obiettivi vantaggi in termini di agilità e speditezza processuale, a tutto beneficio della parte o delle parti che abbiano richiesto l’accertamento giudiziale della nullità del loro matrimonio.  

4. – Senza voler qui procedere ad ulteriori approfondimenti di natura più squisitamente tecnica, per essere la presente solo una nota di generale sintesi congressuale di natura meramente informativa, va infine comunque osservato come la «Dignitas connubii» sia in buona sostanza un atto o documento di natura amministrativa e, come tale, non inquadrabile quindi tra quelli di natura legislativa, anche perchè sprovvisto di un’approvazione in forma specifica da parte del Pontefice nelle modalità di cui alla Costituzione «Pastor bonus», bensì più semplicemente elaborato su mandato pontificio. Trattasi, in buona sostanza, di una raccolta di norme di attuazione di altre norme già in vigore, cioè di quelle del richiamato Codice del 1983, senza che a queste ultime possano in alcun modo derogare; come del resto il Proemio della stessa «Dignitas connubii» si preoccupa di rilevare, precisando infatti che “le leggi processuali del Codice di Diritto Canonico per la dichiarazione di nullità di matrimonio rimangono integralmente in vigore e ad esse occorrerà sempre riferirsi nell’interpretare l’istruzione”.

Salerno, 21 settembre 2006