NOTA DI COMMENTO
di

Carmine Cotini

1. Ospitato in terra umbra, ha svolto i suoi lavori nella città di Terni dall’11 al 14 settembre 2001 il XXXIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico, organizzato dall’As.Ca.I. (Associazione Canonistica Italiana).
Obiettivo di riflessione e confronto del simposio è stato offerto da un tema di particolare e scottante attualità: quello delle relazioni tra cattolici e musulmani nell’età contemporanea e – più specificamente – degli aspetti pastorali e giuridici connessi al progressivo aumento delle loro relazioni coniugali interreligiose, alla luce delle diverse e talora inconciliabili normative tra Cattolicesimo ed Islamismo.
È ben noto, infatti, come – in punto di diritto – la normativa canonica frapponga in siffatte circostanze l’impedimento dirimente al matrimonio per disparità di culto, intendendo con tale terminologia la differenza sotto il profilo religioso intercorrente tra una persona battezzata nella Chiesa cattolica (e da essa formalmente non separata) e una persona non battezzata. Siffatto impedimento, che renderebbe giuridicamente invalido un matrimonio, è superabile solo attraverso una espressa e motivata dispensa da parte dell’Autorità ecclesiastica, secondo le modalità esigite dal can. 1086 del Codice di diritto canonico.

2. Divergenze che possono suscitare sentimenti di motivata preoccupazione anche nel confronto delle rispettive legislazioni civili, ove i valori umani appaiono in genere diversamente intesi e i relativi diritti troppo diversamente codificati.
A riguardo, già potrebbe costituire occasione di riflessione la circostanza che il mondo islamico non abbia aderito alle Dichiarazioni dei diritti dell’uomo emanate in ambito O.N.U. (a partire da quella del 1948), provvedendo in via autonoma a stilare proprie Dichiarazioni, in stretta sintonia con le proprie (diverse) tradizioni culturali e religiose.
Più in particolare, il clima di diffidenza che più agevolmente si percepisce riguarda soprattutto i principi giuridici che regolano i rapporti familiari nel mondo islamico e – tra questi – lo status giuridico attribuito alla donna: gli stessi si riscontrano articolati con particolareggiata attenzione tanto nei suoi testi legislativi quanto nella costante presenza nella vita sociale e politica della «shar’ia» (legge religiosa di ispirazione coranica, vincolante in uno Stato islamico), ove così eclatanti risultano a volte i punti di contrasto con il corrispondente diritto occidentale da far ritenere quei medesimi principi assolutamente irrazionali, se non peggio (superiorità dell’uomo sulla donna – legittimità del libello unilaterale di ripudio della moglie – patria potestà del solo marito – poligamia – ecc.).
Peraltro, in dipendenza di tale predominio o preminenza maschile, di cui risulta informato il complessivo rapporto uomo/donna nella società islamica, è possibile constatare anche che, mentre è ivi ammesso il matrimonio tra un musulmano e una donna cattolica, non è invece ammesso il contrario, tranne nel caso di conversione all’Islam dello sposo cattolico, da sottoscrivere nella «shahada» (testimonianza), che comporta l’implicita – quando non esplicita – abiura della fede cristiana. Ciò per la duplice motivazione che – da un lato – non consente ad un non-musulmano di avere autorità su un musulmano e – dall’altro – di soddisfare la prioritaria esigenza che il nuovo nucleo familiare non si discosti dall’ambito dell’Islam, ottemperandone fedelmente ogni prescrizione soprattutto in relazione all’educazione religiosa della futura prole, che è compresa in una più ampia e totalizzante autorità parentale riservata al solo padre, rimanendo di fatto la madre relegata in una funzione di mera custodia dei propri figli, nei confronti dei quali ella esercita una potestà soltanto marginale di carattere sussidiario. Potestà che – qualora non fosse musulmana – perderebbe de iure dopo poco in funzione di quanto appena osservato, specialmente nel caso di ripudio o divorzio.
In buona sostanza, nella concezione islamica il matrimonio è contrassegnato da una pluralità di sfaccettature che lo configurano – sostanzialmente e formalmente – come un vero e proprio contratto sinallagmatico a prestazioni corrispettive, sempre risolvibile, tramite il quale un uomo acquista diritti durevoli su una donna, soprattutto quelli del lecito esercizio degli atti sessuali,  in cambio del c.d. «mahr» (prestazione patrimoniale da pagare al padre di lei) e con obbligo di provvedere al suo mantenimento (c.d. «nafaqa») fin quando non intervenga ripudio o divorzio. Tale matrimonio, a differenza di quello cristiano, non ha – di conseguenza – carattere sacramentale (l’Islam non conosce i sacramenti), né è una realtà spirituale e divina, rappresentando invece una mera realtà naturale (o institutum naturae), che va vissuta in conformità con la volontà di Dio (Allah) e, quindi, nell’osservanza delle obbligazioni anzidette.

3. Al cospetto di tali ed altre circostanze, il Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, pubblicato a cura della Conferenza Episcopale Italiana nel 1993, osservava a riguardo: “Particolare attenzione va riservata ai matrimoni tra cattolici e persone appartenenti alla religione islamica: tali matrimoni […] presentano difficoltà connesse con gli usi, i costumi, la mentalità e le leggi islamiche circa la posizione della donna nei confronti dell’uomo e la stessa natura del matrimonio”.
Tali difficoltà, che possono essere ostative al perfezionamento di un consorzio coniugale armoniosamente integrato, fanno sorgere – come si accennava – non poche e neanche irrilevanti questioni tra diritto e pastorale, la cui risoluzione è dalla Chiesa affidata innanzitutto ai propri vescovi, chiamati ad elaborare una responsabile strategia unitaria che, pur nel rispetto della inviolabile libertà di scelta coniugale, assista con gli ausili più efficaci le parti – la cattolica e la musulmana – nella migliore comprensione del loro modello di coppia nonché nella conoscenza reciproca almeno delle essenziali connotazioni sia del matrimonio islamico che cristiano, con particolare riferimento alle implicazioni di natura giuridico-civilistica connesse a tali matrimoni, al fine di prevenire – per quanto possibile – gli obiettivi inconvenienti ad essi collegati. Ed è anche necessario che ciò avvenga attraverso un approfondito dialogo pastorale, che – all’occorrenza – dovrebbe accompagnare la coppia anche nel percorso matrimoniale, onde aiutarla a stabilire una relazione di costruttiva convivenza tra soggetti appartenenti a culture e identità diverse, talora divergenti, talora anche confliggenti.
Su analoga posizione si colloca anche il documento su I matrimoni islamo-cristiani emanato dalla Conferenza Episcopale Francese, in particolare circa l’atteggiamento da mantenere nei confronti delle coppie che si rivolgono al parroco già determinate sulla via del matrimonio. “Questa determinazione – come precisa il documento richiamato – non può in alcun modo dispensare il prete dal rilevare le difficoltà e gli scogli molto frequentemente incontrati da coppie islamo-cristiane” in dipendenza dell’appartenenza a religioni e culture assai poco componibili tra loro; ragion per cui si rende indispensabile “orientare anzitutto il dialogo pastorale sul progetto di vita della futura coppia e sul suo approfondimento prima di prendere in considerazione la realizzazione di una celebrazione cristiana”, che – in difetto di rassicuranti presupposti – non può essere accordata.
A toni di prudenza e realismo si rinviene parimenti improntato un intervento promosso nell’anno 2000 dal Consiglio episcopale permanente della Conferenza Episcopale Italiana in ordine alla “delicata questione dei matrimoni tra cattolici e musulmani”. Lo stesso ha inteso precisare come sia “convinzione comune che l’atteggiamento da tenere nei confronti dei musulmani debba rifuggire sia dagli ingenui irenismi – che sottovalutano le difficoltà del dialogo e le differenze di concezioni religiose, regole e costumi – sia dagli eccessivi allarmismi di fronte alle spinte propagandistiche dell’Islam”; ragion per cui lo stesso Consiglio ha auspicato che “le diocesi abbiano almeno una persona, esperta di cultura islamica e di lingua araba, per avviare un rapporto più solido e continuativo con i musulmani”, atteso peraltro che “sui matrimoni fra cattolici e musulmani prevale l’orientamento che si debba comunque seguire una prassi rigorosa, valutando caso per caso se sussistano le condizioni per concedere la dispensa per la celebrazione del matrimonio”.

4.Caducate, pertanto, le “severissime proibizioni” che imponeva il Codice di diritto canonico del 1917, la legislazione codiciale canonica postconciliare emanata nell’anno 1983 (can. 1125) ha preferito adottare un complessivo atteggiamento informato a maggiore apertura verso i matrimoni islamo-cattolici, senza disconoscere i momenti di comunanza pur esistenti tra due religioni tra loro asimmetriche.
In tale ottica, in luogo del tradizionale supporto costituito dalle “cauzioni scritte” esigite anche nei confronti del coniuge non cattolico nonché la sussistenza di “giuste e gravi cause” per la rimozione dell’impedimento, si richiede ora – più semplicemente – la sussistenza di una “causa giusta e ragionevole”, accompagnata dal duplice “impegno” della parte cattolica di mantenere fedeltà alla propria religione e di fare quanto in suo potere affinché l’eventuale prole sia battezzata ed educata nella Chiesa cattolica. Nessuna specifica garanzia è, pertanto, più richiesta alla parte musulmana, che va soltanto informata circa gli impegni assunti dalla parte cattolica; fermo restante che entrambe, opportunamente edotte circa le proprietà (unità ed indissolubilità) e finalità (bene dei coniugi e generazione/educazione della prole) del matrimonio cattolico, non devono escluderne alcuna al momento della loro manifestazione consensuale.
Rimane, tuttavia, da verificare – sembra naturale osservare – in quale modo la parte cattolica potrà poi concretamente assolvere l’impegno educativo-cristiano verso la eventuale prole a fianco di un marito genuinamente musulmano e – inoltre – come quest’ultimo potrà effettivamente non escludere all’atto della prestazione del suo consenso matrimoniale le proprietà fondamentali del matrimonio canonico testé ricordate, effettivamente impegnandosi – viceversa – in un consorzio coniugale esclusivo e soprattutto perpetuo, alla luce dei principi sciaraitici nei quali egli rimane pur sempre radicato e la cui violazione gli comporterebbe nel suo Paese d’origine pesanti conseguenze sotto il profilo giuridico e sociale.
Pertanto, nell’ipotesi non peregrina del naufragio di un’unione islamo-cristiana per successiva impossibilità di raggiungere una costruttiva interazione interpersonale tra i coniugi, pur nella supposizione della formale legittimità della dispensa dall’
impedimento di disparità di culto, non apparirebbe anacronistico considerare quanto meno con temperato rigore quel principio fondamentale della legislazione canonico-latina, che aprioristicamente presume valida qualsiasi unione coniugale finché non se ne provi processualmente il contrario (c.d. praesumptio pro matrimonio: can. 1060). Nel caso, la forma mentis tipica dell’uomo islamico fedelmente ancorato agli schemi concettuali e giuridici dell’Islam tradizionale ben potrebbe, infatti, assumere la connotazione di una vigorosa e credibile «causa simulandi» sia in rapporto all’unità (e, quindi, anche alla fedeltà) che all’indissolubilità del matrimonio, ossia celebrato con riserva di addivenire ad ulteriori nozze laddove consentite in ambito islamico, ovvero di ricorrere – all’occorrenza – alla forma del ripudio, inteso quale proprio ed irrinunciabile diritto. Rimane ovvio che, senza voler incorrere in preconcetti e facili automatismi, si renderà sempre necessario valutare scrupolosamente le singole situazioni.

5. Le osservazioni in sintesi dianzi riportate, certamente non esaustive in rapporto alla vastità e complessità della tematica affrontata in sede congressuale, hanno ivi costituito oggetto di approfondita analisi attraverso il qualificato contributo scientifico degli autorevoli relatori convenuti.
Nel suo messaggio inaugurale, il presidente dell’Associazione canonistica Mons. Domenico Mogavero ha evidenziato come il tema prescelto assuma peculiare attualità nella società occidentale contemporanea,  constatando peraltro come lo stesso “possa rappresentare l’accettazione audace di una sfida culturale e religiosa” meritevole di opportuna riflessione, da condursi con “coraggio consapevole e perciò sereno di chi sa di giocare una scommessa rischiosa” da cui non è possibile sottrarsi, svincolati da qualsiasi atteggiamento di dissimulazione o sottovalutazione.
Hanno fatto quindi seguito durante le giornate congressuali gli interventi di G. Chiaretti (Il significato religioso del matrimonio tra un battezzato ed un non-battezzato), G. Boni (Disciplina canonica universale circa il matrimonio tra cattolici ed islamici), A. Montan (Disciplina canonica particolare circa il matrimonio tra cattolici ed islamici), R. Aluffi Beck-Pecoz (Relazioni familiari nella società islamica), L. Musselli (Nullità e scioglimento del matrimonio canonico tra cattolici ed islamici), V. Paglia – Vescovo di Terni-Narni-Amelia (Pastorale per i matrimoni fra cattolici ed islamici), F. Di Leo (Matrimoni misti e unioni islamo-cristiane in Italia. Dati recenti e prospettive future).

Salerno, 20 settembre 2001