1. Quando un matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica?

Un matrimonio si considera nullo (cioè come mai celebrato) allorquando:

  • taluno degli sposi non abbia espresso durante il rito nuziale una manifestazione consensuale conforme alle prescrizioni del diritto della Chiesa;
  • sia stato celebrato nonostante la presenza di taluno degli impedimenti previsti dal diritto;
  • non siano state correttamente assolte le formalità giuridiche stabilite per la celebrazione del rito nuziale.
2. Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico?

I motivi di nullità matrimoniale sono ripartiti in tre categorie:

  • Vizi del consenso: incapacità, errore, dolo, simulazione, condizione, timore/violenza.
  • Impedimenti: età, impotenza, vincolo da precedente matrimonio, disparità di culto, ordine sacro, voto pubblico di castità, ratto, coniugicidio, consanguineità, affinità, pubblica onestà, parentela legale.
  • Difetto di forma: nel caso in cui il celebrante non sia specificamente autorizzato alla celebrazione.
3. Dove si presenta una domanda per far dichiarare nullo un matrimonio canonico?

Si presenta al competente tribunale ecclesiastico di prima istanza, individuato in base al luogo:

  • in cui il matrimonio fu celebrato;
  • in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio;
  • in cui si debba raccogliere la maggior parte delle prove.
4. Si presenta prima o dopo le procedure di separazione/divorzio?

Non esiste alcun criterio di prevenzione. Tuttavia, è spesso più agevole ottenere la collaborazione dell’altro coniuge prima che vengano definite le questioni civilistiche, quando sussiste ancora qualche forma di dialogo.

5. Occorre il consenso dell’altro coniuge?

Non è indispensabile. Tuttavia, la sua collaborazione agevola il percorso processuale e ne abbrevia i tempi, specialmente se la domanda viene presentata in modo congiunto.

6. La presenza di figli è di ostacolo?

Assolutamente no. Il rapporto di coniugio e quello genitoriale sono tra loro indipendenti. Il rapporto con i figli rimane integro ad ogni effetto di legge anche se il matrimonio viene dichiarato nullo.

7. A quale avvocato rivolgersi?

Bisogna rivolgersi a un avvocato laureato in diritto canonico ed abilitato al patrocinio presso i Tribunali ecclesiastici. Gli avvocati del Foro laico (ad es. i civilisti) non sono ammessi a patrocinare in questi Tribunali se non possiedono anche tale specifico titolo accademico.

8. Come si svolge il «rito ordinario» di un procedimento di nullità matrimoniale e quanto tempo dura?

Procedura: inizia con la presentazione di un ricorso (c.d. “libello”) al Tribunale competente, che va individuato secondo i criteri sopra già illustrati (cfr. n. 3). Tale ricorso sarà redatto da un avvocato di fiducia, contenente una sommaria esposizione delle circostanze pre e post nuziali che hanno contraddistinto la vita di coppia, nonché le precise motivazioni giuridiche che fondano l’istanza di nullità. Segue l’istruttoria con l’audizione delle parti e dei testimoni da loro indicati; se occorrenti, a seconda delle motivazioni addotte nel libello di causa, saranno altresì disposte perizie di natura psicologica o psichiatrica con l’ausilio di esperti del settore. La decisione finale sarà assunta da un Collegio composto da tre giudici, designati dal Vicario giudiziale del Tribunale.

Tempi: mediamente tra 12 e 18 mesi.

9. Come si svolge il «rito breve» di un procedimento di nullità matrimoniale e quanto tempo dura?

Procedura: è più o meno la stessa del «rito ordinario», ma più snella, purché la domanda sia presentata congiuntamente dai coniugi e la nullità sia manifesta sin da subito. La decisione è rimessa direttamente al Vescovo diocesano.

Tempi: circa 3 mesi.

10. Queste procedure garantiscono la privacy?

Certamente la garantiscono, perché si svolgono a porte chiuse. Coniugi e testimoni vengono ascoltati separatamente in udienze distinte, alla sola presenza del giudice istruttore, il suo assistente e l’avvocato.

11. Cos’è il matrimonio “rato e non consumato”?

È il matrimonio valido giuridicamente a cui non è seguito un regolare rapporto sessuale coniugale secondo natura. In tal caso ed in via del tutto eccezionale, è possibile chiedere la dispensa (o scioglimento) da tale vincolo.

12. A chi va indirizzata l’istanza di dispensa per inconsumazione?

Si indirizza al Romano Pontefice per il tramite del Vescovo diocesano, il quale curerà una preliminare fase istruttoria. Al suo compimento, gli atti istruttori, accompagnati dal parere del Vescovo, saranno trasmessi al Tribunale della Rota Romana, il quale curerà un loro complessivo riesame valutativo. Qualora la dispensa sia concessa, il richiedente sarà libero di celebrare – se vorrà – nuove nozze canoniche.

13. La dispensa per inconsumazione è alternativa alla domanda di nullità?

No, possono essere presentate contemporaneamente o in momenti diversi. Se presentate insieme, l’istruttoria è unica.

14. Qual è la differenza tra nullità e dispensa?

La nullità accerta che il matrimonio non è mai esistito (con effetto dal momento della celebrazione).
La dispensa scioglie un vincolo valido ma non consumato (con effetto dal momento della concessione).

15. Cos’è il matrimonio concordatario?

È il matrimonio celebrato in chiesa e trascritto nei registri dello stato civile per avere effetti legali in Italia (Patti Lateranensi).

16. Cos’è la delibazione?

È la procedura che si instaura presso la competente Corte d’Appello che rende efficace nello Stato italiano la sentenza di nullità ecclesiastica.