SOMMARIO
- Quando un matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica?
- Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico?
- Dove si presenta una domanda per ottenere la declaratoria di nullità di un matrimonio canonico?
- Una causa di nullità matrimoniale va introdotta prima o dopo le procedure di separazione/divorzio?
- Occorre il consenso dell’altro coniuge per attivare un processo di nullità matrimoniale?
- La presenza di figli può essere di ostacolo per attivare un processo di nullità matrimoniale?
- A quale avvocato rivolgersi per attivare un processo di nullità matrimoniale?
- Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con «rito ordinario» e quanto tempo dura?
- Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con «rito più breve» e quanto tempo dura?
- Un processo di nullità si svolge in modo pubblico o riservato?
- Cosa si intende per matrimonio «rato e non consumato»?
- Dove si presenta un’istanza per ottenere lo scioglimento (c.d. «dispensa») del matrimonio rato e non consumato?
- La domanda di scioglimento del matrimonio rato e non consumato è alternativa alla domanda giudiziale di nullità?
- Quali sono le differenze tra la sentenza di nullità matrimoniale e il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato?
- Cosa si intende per matrimonio «concordatario»?
- Cosa si intende per «delibazione» della sentenza ecclesiastica?
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1. – Quando un matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica?
Un matrimonio si considera nullo (cioè come mai celebrato) allorquando:
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2. – Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico? I motivi di nullità matrimoniale sono ripartiti in tre categorie:
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3. – Dove si presenta una domanda per ottenere la declaratoria di nullità di un matrimonio canonico? Si presenta al competente tribunale ecclesiastico di prima istanza (non alla Rota Romana in Roma, una volta denominata «Sacra Rota»), che va di norma individuato in ragione del luogo:
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4. – Una causa di nullità matrimoniale va introdotta prima o dopo le procedure di separazione/divorzio? |
5. – Occorre il consenso dell’altro coniuge per attivare un processo di nullità matrimoniale? Non è affatto indispensabile il consenso dell’altro coniuge. Tuttavia, la collaborazione di questi agevola il percorso processuale ed abbrevia i tempi per giungere a sentenza, soprattutto se la domanda di nullità venga presentata in modo congiunto, come – ad esempio – non di rado avviene nelle procedure di separazione/divorzio in ambito civile. |
6. – La presenza di figli può essere di ostacolo per attivare un processo di nullità matrimoniale?
Assolutamente no, poiché il rapporto di coniugio e il rapporto genitoriale sono tra loro indipendenti. Quest’ultimo, infatti, rimane integro ed operativo ad ogni effetto di legge anche nel caso in cui un matrimonio venga poi dichiarato nullo dalla Chiesa (o “annullato”, come più comunemente si dice). Del resto, non di rado si riscontrano coppie di genitori mai unite in matrimonio. |
7. – A quale avvocato rivolgersi per attivare un processo di nullità matrimoniale? Bisogna rivolgersi ad un avvocato in possesso della laurea in diritto canonico ed abilitato al patrocinio innanzi ai Tribunali ecclesiastici della Chiesa cattolica. Taluni di questi richiedono anche il possesso del diploma di Avvocato Rotale. Tale diploma è, comunque, indispensabile per patrocinare innanzi al Tribunale della Rota Romana in Roma. |
8. – Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con rito «ordinario» e quanto tempo dura?
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9. – Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con rito «più breve» e quanto tempo dura?
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10. – Un processo di nullità si svolge in modo pubblico o riservato?
Tale tipologia di processo si svolge in modo del tutto riservato (a porte chiuse), in cui viene garantita assoluta privacy a tutti coloro che in esso intervengono. |
11. – Cosa si intende per matrimonio «rato e non consumato»?
Con tale terminologia si intende un matrimonio valido sotto il profilo giuridico (cioè esente da impedimenti o vizi del consenso in capo a taluno degli sposi, ovvero da un difetto di forma nella celebrazione), cui non sia tuttavia seguito un regolare rapporto sessuale coniugale, compiuto in modo umano e secondo natura. |
12. – Dove si presenta un’istanza per ottenere lo scioglimento (c.d. «dispensa») del matrimonio rato e non consumato? Va indirizzata al Romano Pontefice per il tramite del Vescovo diocesano del domicilio del coniuge richiedente. Può essere presentata anche in forma congiunta da entrambi i coniugi. Il relativo procedimento si articola in due fasi:
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13. – La domanda di scioglimento del matrimonio rato e non consumato è alternativa alla domanda giudiziale di nullità?
Assolutamente no, in quanto l’una non esclude l’altra. Possono essere pertanto presentate sia contemporaneamente nelle rispettive sedi competenti (al Vescovo diocesano quella relativa alla dispensa, al tribunale ecclesiastico quella relativa alla nullità matrimoniale), sia in momenti diversi, senza alcun ordine di precedenza dell’una sull’altra. |
14. – Quali sono le differenze tra la sentenza di nullità matrimoniale e il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato?
La sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio è un provvedimento che conclude un processo giudiziale che ha carattere di giustizia, finalizzato ad accertare ciò che costituisce un diritto per il richiedente, cioè l’accertamento della validità o meno del suo matrimonio. Tale provvedimento viene, quindi, ad eliminare un atto sorto in modo irregolare e, di conseguenza, gli effetti giuridici che ne scaturiscono agiscono in capo ai coniugi retroattivamente sin dal giorno del matrimonio, poiché un matrimonio nullo è – praticamente – un matrimonio mai celebrato. In caso di esito negativo, è comunque possibile chiederne la revisione al competente tribunale di appello. |
15. – Cosa si intende per matrimonio «concordatario»?
È il matrimonio celebrato nell’ordinaria forma canonica nell’ambito del territorio italiano e trascritto – a domanda degli sposi – nei registri dello stato civile, affinché consegua efficacia giuridica anche nell’Ordinamento statale, ai sensi della speciale normativa in materia stipulata tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica con i Patti Lateranensi dell’anno 1929, revisionata con significative modifiche nell’anno 1984. |
16. – Cosa si intende per «delibazione» della sentenza ecclesiastica?
È la procedura giudiziaria che fa conseguire efficacia giuridica nell’Ordinamento statale ad una sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario, sempre ai sensi della particolare normativa di cui al punto precedente. |