SOMMARIO

  1. Quando un matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica?
  2. Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico?
  3. Dove si presenta una domanda per ottenere la declaratoria di nullità di un matrimonio canonico?
  4. Una causa di nullità matrimoniale va introdotta prima o dopo le procedure di separazione/divorzio?
  5. Occorre il consenso dell’altro coniuge per attivare un processo di nullità matrimoniale?
  6. La presenza di figli può essere di ostacolo per attivare un processo di nullità matrimoniale? 
  7. A quale avvocato rivolgersi per attivare un processo di nullità matrimoniale?
  8. Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con «rito ordinario» e quanto tempo dura?
  9. Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con «rito più breve» e quanto tempo dura?
  10. Un processo di nullità si svolge in modo pubblico o riservato?
  11. Cosa si intende per matrimonio «rato e non consumato»?
  12. Dove si presenta un’istanza per ottenere lo scioglimento (c.d. «dispensa») del matrimonio rato e non consumato?
  13. La domanda di scioglimento del matrimonio rato e non consumato è alternativa alla domanda giudiziale di nullità?
  14. Quali sono le differenze tra la sentenza di nullità matrimoniale e il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato?
  15. Cosa si intende per matrimonio «concordatario»?
  16. Cosa si intende per «delibazione» della sentenza ecclesiastica?

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1. – Quando un matrimonio è nullo per la Chiesa cattolica?

Un matrimonio si considera nullo (cioè come mai celebrato) allorquando:

  • taluno degli sposi non abbia espresso durante il rito nuziale una manifestazione consensuale conforme alle prescrizioni del diritto della Chiesa;
  • sia stato celebrato nonostante la presenza di taluno degli impedimenti previsti dal diritto;
  • non siano state correttamente assolte le formalità giuridiche stabilite per la celebrazione del rito nuziale.

2. – Quali sono i motivi che rendono nullo il matrimonio canonico?

I motivi di nullità matrimoniale sono ripartiti in tre categorie:

  • Vizi del consenso (incapacità – errore – dolo – simulazione – condizione – timore/violenza).
  • Impedimenti (età – impotenza – vincolo da precedente matrimonio – disparità di culto – ordine sacro – voto pubblico di castità – ratto – coniugicidio – consanguineità – affinità – pubblica onestà – parentela legale).
  • Difetto di forma (nel caso in cui il celebrante non sia specificamente autorizzato alla celebrazione). 

3. – Dove si presenta una domanda per ottenere la declaratoria di nullità di un matrimonio canonico?

Si presenta al competente tribunale ecclesiastico di prima istanza (non alla Rota Romana in Roma, una volta denominata «Sacra Rota»), che va di norma individuato in ragione del luogo:

  • in cui il matrimonio fu celebrato;
  • in cui una o entrambe le parti hanno il domicilio o il quasi-domicilio;
  • in cui di fatto si debba raccogliere la maggior parte delle prove.

4. – Una causa di nullità matrimoniale va introdotta prima o dopo le procedure di separazione/divorzio?

Non esiste alcun criterio di prevenzione tra le suddette procedure.

Tuttavia, va considerato che è sicuramente più agevole ottenere la collaborazione dell’altro coniuge in ambito ecclesiastico allorquando non sono state ancora definite le “questioni” in ambito civilistico e sussistono, perciò, ancora occasioni di incontro e di dialogo tra i coniugi (cfr. punto n. 5).

5. –  Occorre il consenso dell’altro coniuge per attivare un processo di nullità matrimoniale?

Non è affatto indispensabile il consenso dell’altro coniuge. Tuttavia, la collaborazione di questi agevola il percorso processuale ed abbrevia i tempi per giungere a sentenza, soprattutto se la domanda di nullità venga presentata in modo congiunto, come – ad esempio – non di rado avviene nelle procedure di separazione/divorzio in ambito civile.

6. – La presenza di figli può essere di ostacolo per attivare un processo di nullità matrimoniale?

Assolutamente no, poiché il rapporto di coniugio e il rapporto genitoriale sono tra loro indipendenti. Quest’ultimo, infatti, rimane integro ed operativo ad ogni effetto di legge anche nel caso in cui un matrimonio venga poi dichiarato nullo dalla Chiesa (o “annullato”, come più comunemente si dice). Del resto, non di rado si riscontrano coppie di genitori mai unite in matrimonio.

7. – A quale avvocato rivolgersi per attivare un processo di nullità matrimoniale?

Bisogna rivolgersi ad un avvocato in possesso della laurea in diritto canonico ed abilitato al patrocinio innanzi ai Tribunali ecclesiastici della Chiesa cattolica. Taluni di questi richiedono anche il possesso del diploma di Avvocato Rotale. Tale diploma è, comunque, indispensabile per patrocinare innanzi al Tribunale della Rota Romana in Roma.
Non sono, pertanto, ammessi gli avvocati laureati solo in giurisprudenza e con patrocinio innanzi ai Tribunali dello Stato italiano (ad esempio: i civilisti).

8. – Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con rito «ordinario» e quanto tempo dura?

  • Procedura: pervenuto al tribunale ecclesiastico di prima istanza una domanda giudiziale di nullità (c.d. «libello») con l’esatta indicazione del motivo o dei motivi (tra quelli specificamente previsti dal Codice di diritto canonico) per i quali si ritenga nullo il matrimonio a suo tempo celebrato, il Vicario giudiziale, se ritiene che esso abbia qualche fondamento e che la causa debba essere trattata con rito ordinario, designa la terna del Collegio giudicante, tra cui il giudice istruttore, il quale provvederà ad istruire il processo con la raccolta di tutti i necessari elementi di prova.
    Sarà, quindi, ascoltato prima il coniuge che ha promosso la causa (c.d. «parte attrice»); successivamente e in un giorno diverso, sarà ascoltato l’altro coniuge (c.d. «parte convenuta»). Seguiranno le audizioni dei testi indicati dalle parti e, nelle cause per incapacità, il giudice istruttore designerà un perito (psicologo o psichiatra) per tutti gli approfondimenti scientifici richiesti dal caso specifico. Terminata la raccolta delle prove e pervenute in causa le difese scritte degli avvocati e del difensore del vincolo, l’intero Collegio giudicante si riunirà per emettere la decisione finale, che potrà essere di accoglimento o di rigetto della domanda di nullità presentata.
  • In caso di accoglimento: il coniuge eventualmente in disaccordo col risultato ottenuto (ovviamente, in tal caso, non potrebbe che essere il coniuge convenuto) può interporre appello nei 15 giorni successivi allo stesso Tribunale emittente, con riserva di proseguirlo nei 30 giorni successivi innanzi al Tribunale ecclesiastico di seconda istanza competente per territorio, ovvero direttamente al Tribunale della Rota Romana in Roma. Diversamente, decorso inutilmente il primo termine di 15 giorni, la sentenza diventa esecutiva, con facoltà delle parti di accedere all’occorrenza a nuove nozze sacramentali.
  • In caso di rigetto: il coniuge soccombente (che, in tal caso, non potrà che essere il coniuge attore) potrà ricorrere al Tribunale ecclesiastico di appello oppure direttamente al Tribunale della Rota Romana in seconda istanza di giudizio, al fine di ottenere l’eventuale revisione della decisione.
  • Tempi occorrenti: mediamente tra 12 e 18 mesi.
9. – Come si svolge un processo di nullità matrimoniale con rito «più breve» e quanto tempo dura?

  • Procedura: qualora il libello introduttivo sia proposto in modo congiunto da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro e dalla sua narrativa appaia particolarmente fondata e manifesta la nullità del matrimonio, tale da non richiedere un’istruttoria processuale particolarmente accurata, il Vicario giudiziale nomina un istruttore, il quale raccoglierà le prove occorrenti in una sola sessione, trasmettendo infine gli atti al Vescovo diocesano (competente per questa tipologia di processo) per la sua decisione finale.
    A tal punto, qualora il Vescovo raggiunga la certezza morale della nullità del matrimonio, emanerà la sentenza in tal senso, con facoltà per le parti di accedere all’occorrenza a nuove nozze sacramentali. In caso contrario, rimetterà la causa al rito ordinario.
  • Tempi occorrenti: mediamente tre mesi.
10. – Un processo di nullità si svolge in modo pubblico o riservato?

Tale tipologia di processo si svolge in modo del tutto riservato (a porte chiuse), in cui viene garantita assoluta privacy a tutti coloro che in esso intervengono.
Ad ogni udienza sono presenti soltanto: il giudice istruttore con un assistente deputato alla verbalizzazione; l’avvocato della parte attrice; l’avvocato della parte convenuta (se questa è costituita con un proprio avvocato); il difensore del vincolo (se vuole essere presente); infine, separatamente e in giorni diversi, ciascuna delle parti e i testimoni da esse indicati.

11. – Cosa si intende per matrimonio «rato e non consumato»?

Con tale terminologia si intende un matrimonio valido sotto il profilo giuridico (cioè esente da impedimenti o vizi del consenso in capo a taluno degli sposi, ovvero da un difetto di forma nella celebrazione), cui non sia tuttavia seguito un regolare rapporto sessuale coniugale, compiuto in modo umano e secondo natura.

12. – Dove si presenta un’istanza per ottenere lo scioglimento (c.d«dispensa») del matrimonio rato e non consumato?

Va indirizzata al Romano Pontefice per il tramite del Vescovo diocesano del domicilio del coniuge richiedente. Può essere presentata anche in forma congiunta da entrambi i coniugi.

Il relativo procedimento si articola in due fasi:

  • la prima si svolge presso il tribunale del Vescovo diocesano o presso altro tribunale da egli stesso delegato, tramite l’audizione delle parti e dei loro testi;
  • la seconda si svolge presso il Tribunale della Rota Romana (già Sacra Rota) in Roma, per il riesame e la valutazione del complessivo materiale probatorio raccolto nella fase precedente, in vista del parere da sottoporre poi al Pontefice, al quale è riservata la concessione del provvedimento di dispensa.
13. – La domanda di scioglimento del matrimonio rato e non consumato è alternativa alla domanda giudiziale di nullità?

Assolutamente no, in quanto l’una non esclude l’altra. Possono essere pertanto presentate sia contemporaneamente nelle rispettive sedi competenti (al Vescovo diocesano quella relativa alla dispensa, al tribunale ecclesiastico quella relativa alla nullità matrimoniale), sia in momenti diversi, senza alcun ordine di precedenza dell’una sull’altra.
Qualora le due domande vengano presentate in contemporanea oppure quella per la dispensa in un momento successivo a quella di nullità, sarà svolta una sola istruttoria processuale dal competente tribunale ecclesiastico.

14. – Quali sono le differenze tra la sentenza di nullità matrimoniale e il provvedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato?

La sentenza che dichiara la nullità di un matrimonio è un provvedimento che conclude un processo giudiziale che ha carattere di giustizia, finalizzato ad accertare ciò che costituisce un diritto per il richiedente, cioè l’accertamento della validità o meno del suo matrimonio. Tale provvedimento viene, quindi, ad eliminare un atto sorto in modo irregolare e, di conseguenza, gli effetti giuridici che ne scaturiscono agiscono in capo ai coniugi retroattivamente sin dal giorno del matrimonio, poiché un matrimonio nullo è – praticamente – un matrimonio mai celebrato. In caso di esito negativo, è comunque possibile chiederne la revisione al competente tribunale di appello.
La dispensa, invece, è un provvedimento che conclude un processo di carattere essenzialmente amministrativo, svolto con modalità diverse ed in un’unica istanza (sebbene articolata in due fasi) che non consente possibilità di appello ordinario in caso di esito negativo. La finalità di tale provvedimento è del tutto eccezionale, poiché interviene a sciogliere un vincolo sorto in modo valido, che la Chiesa considera di per sé indissolubile; esso non rappresenta, perciò, un diritto per il richiedente, bensì si configura come una speciale concessione assolutamente facoltativa e graziosa, pur in presenza dei requisiti previsti (cioè la prova dell’inconsumazione ed una giusta causa per la sua concessione). Gli effetti giuridici che scaturiscono dalla dispensa agiscono in capo ai coniugi solo dal momento della sua concessione, come del resto avviene nel caso del divorzio pronunciato in sede civile.
Inoltre, solo alla sentenza di nullità può essere accordata efficacia giuridica da parte dello Stato italiano tramite il procedimento di delibazione (cfr. punto n. 16), non parimenti al provvedimento di dispensa.

15. Cosa si intende per matrimonio «concordatario»?

È il matrimonio celebrato nell’ordinaria forma canonica nell’ambito del territorio italiano e trascritto – a domanda degli sposi – nei registri dello stato civile, affinché consegua efficacia giuridica anche nell’Ordinamento statale, ai sensi della speciale normativa in materia stipulata tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica con i Patti Lateranensi dell’anno 1929, revisionata con significative modifiche nell’anno 1984.

16. – Cosa si intende per «delibazione» della sentenza ecclesiastica?

È la procedura giudiziaria che fa conseguire efficacia giuridica nell’Ordinamento statale ad una sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario, sempre ai sensi della particolare normativa di cui al punto precedente.
La domanda va presentata – ad iniziativa di taluno dei coniugi ovvero congiuntamente tra loro – presso la Corte di appello nel cui distretto si trova il Comune nel quale fu celebrato e trascritto il matrimonio canonico. È necessaria l’assistenza di un avvocato abilitato al patrocinio in Foro laico.
È possibile introdurre la domanda di delibazione anche nel caso in cui sia già intervenuto il divorzio, mentre non è possibile il contrario.