SOMMARIO
Funzioni dell’avvocato | Specializzazioni ed ambiti di attività
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Funzioni dell’avvocato
Come nell’ordinamento processuale statale, anche in quello canonico le parti private possono designare un avvocato per farsi rappresentare e difendere in giudizio a tutela dei propri diritti. Questi non è altri che un consulente legale della parte che a lui si rivolge per ricevere assistenza tecnico-professionale ed è tenuto, nell’espletamento delle sue complessive funzioni, ad adottare comportamenti sempre informati a specchiata correttezza e professionalità, secondo i fondamentali principi dell’etica forense.
In particolare, per quanto attiene alle cause di nullità matrimoniale, rientra nelle funzioni specifiche dell’avvocato:
- assistere il cliente nella redazione del ricorso introduttorio del giudizio (c.d. «Libello»), determinandone il motivo o i motivi di nullità e il loro fondamento, ponendo altresì in opportuno rilievo i punti decisivi su cui dovrà essere svolta la successiva indagine processuale;
- suggerire al cliente i mezzi di prova necessari nel caso concreto (testimoni, documenti, ecc.);
- presenziare alle udienze istruttorie, assistendo il cliente e i suoi testi alle rispettive deposizioni giudiziali;
- aiutare il cliente a valutare e a confutare eventuali eccezioni e argomentazioni contrarie di parte avversa e/o del Difensore del vincolo;
- redigere la memoria difensiva (c.d. «Restrictus») a conclusione dell’istruttoria processuale sulla scorta di tutte le risultanze ivi acquisite, ponendo in evidenza tutti gli elementi di diritto e di fatto che ritenga più utili per l’accoglimento delle richieste del proprio cliente.
Specializzazioni ed ambiti di attività
Per essere abilitati al patrocinio legale nelle cause di nullità matrimoniale innanzi ai tribunali della Chiesa occorre possedere titoli accademici specifici, che si conseguono esclusivamente presso strutture universitarie ecclesiastiche, attraverso un tirocinio di studi giuridici articolato in più cicli progressivi per importanza e grado, che consentono poi di accedere a differenziati ambiti di attività professionale. Ne consegue che gli avvocati professionalmente abilitati solo innanzi ai tribunali dello Stato italiano (ad esempio, i civilisti) non possono patrocinare questo tipo di cause.
In particolare, gli avvocati del Foro giudiziario ecclesiastico sono – in ordine crescente – distinti in:
- AVVOCATI LICENZIATI – Non hanno approvazione stabile da parte del vescovo moderatore del tribunale ecclesiastico di riferimento; salvo qualche rara eccezione, non hanno di conseguenza iscrizione negli Albi avvocati.
Ambito di attività – Possono patrocinare di norma solo presso il tribunale ecclesiastico di prima istanza nella cui circoscrizione hanno residenza o domicilio, previa discrezionale autorizzazione per ogni singola causa accordata dal vescovo moderatore da cui dipende il tribunale stesso (sono perciò denominati anche avvocati ad actum). In linea generale, tali autorizzazioni vengono rilasciate per un periodo di tempo determinato (entro il quale poter completare il ciclo di studi) e, a volte, anche subordinate all’affiancamento di un avvocato con titoli superiori e più esperto. Ovviamente, in nessun caso possono patrocinare presso il Tribunale della Rota Romana.
Titoli richiesti – Licenza in diritto canonico conseguita presso una Università pontificia, a conclusione di un primo ciclo di studi di cinque anni, propedeutico alla successiva laurea.
- AVVOCATI DOTTORATI – Sono approvati in modo stabile dal vescovo moderatore del tribunale ecclesiastico regionale o interdiocesano di prima istanza nella cui circoscrizione hanno residenza o domicilio ed ivi svolgono abitualmente la loro professione. Sono iscritti nei rispettivi Albi degli avvocati presso questi tribunali.
Ambito di attività – Possono patrocinare di diritto solo presso il tribunale ecclesiastico ove sono iscritti, oltre che in quello designato per l’appello. Per patrocinare, invece, presso tutti gli altri tribunali ecclesiastici di prima e seconda istanza, necessitano di volta in volta di una specifica approvazione da parte dei rispettivi vescovi moderatori. Anche costoro non possono patrocinare presso il Tribunale della Rota Romana.
Titoli richiesti – Laurea in diritto canonico conseguita presso una Università pontificia.
- AVVOCATI ROTALI – Sono specificamente approvati dal Papa ed iscritti in uno speciale e ristrettissimo Albo professionale a carattere universale presso la Rota Romana in Roma. Sono, altresì, iscritti nell’Albo degli avvocati del tribunale ecclesiastico di prima istanza nella cui circoscrizione hanno residenza o domicilio abituale.
Ambito di attività – Possono patrocinare di diritto innanzi a tutti i tribunali ecclesiastici di prima e seconda istanza (ovunque situati), nonché innanzi alla Rota Romana in seconda o terza istanza di giudizio.
Titoli richiesti – Laurea in diritto canonico conseguita presso una Università pontificia romana al termine di un ciclo di studi di complessivi sei anni, oltre al Diploma di avvocato rotale che si consegue al termine di un ulteriore triennio di studi presso una scuola superiore di formazione e pratica forense sita presso la Rota Romana, previo superamento sia di tutte le prove di esame (scritte e orali) previste al termine di ciascun anno, sia di uno speciale e conclusivo esame finale. Le prove scritte sono in lingua latina, che è quella adoperata dalla Giurisprudenza rotale.