SOMMARIO
Rilievi previ  |  Requisiti  |  Elementi costitutivi  |  Proprietà  |  Adempimenti per la celebrazione

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Rilievi previ

Il matrimonio canonico rappresenta una realtà piuttosto complessa, essendo un istituto di carattere pubblico, sacro, sociale e giuridico che coinvolge aspetti di speciale rilevanza. Oltre che dal diritto divino, che rinviene la sua principale fonte nella Bibbia, esso è retto dal diritto positivo della Chiesa, la cui fonte primaria è rappresentata dal vigente Codice di diritto canonico (promulgato il 25 gennaio 1983 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II) e da altre norme da essa emanate, anche in applicazione della nuova impostazione conferita a tale istituto dal Concilio Vaticano II, che ha inteso approfondire e valorizzare gli aspetti più eminentemente umani e personalistici dell’unione coniugale rispetto alla precedente e più contrattualistica impostazione fino ad allora perseguita.
Esso può essere celebrato da soggetti capaci, innanzi ad un ministro del culto cattolico ed in presenza di due testimoni, nel rispetto della forma prescritta cui sono tenuti tutti i battezzati cattolici. Si perfeziona attraverso un’espressa e scambievole manifestazione di volontà (c.d. «consenso matrimoniale»), tramite la quale un uomo e una donna costituiscono tra loro, con un patto irrevocabile, uno stabile consorzio di vita, improntato a mutua assistenza e solidarietà nell’intima unione delle loro persone ed ordinato alla generazione ed educazione della prole. Tra i battezzati esso è elevato a dignità di sacramento.

 

Requisiti per la celebrazione

  • Capacità giuridica – È determinata dalla legge e consiste nel possesso da parte degli sposi di un’età minima (anni 16 per l’uomo ed anni 14 per la donna, ma in Italia è elevata per entrambi ad anni 18 dalla Conferenza episcopale italiana per uniformarla a quella richiesta dalla legislazione civile) e, in particolare, nell’assenza di impedimenti.
  • Capacità naturale – È determinata dalle condizioni soggettive degli sposi e consiste nel possesso da parte di costoro di idonee condizioni psicologiche e psichiche.
  • Consenso – Rappresenta l’elemento costitutivo e determinante del matrimonio e consiste nella promessa solenne che gli sposi si scambiano durante la celebrazione nuziale, con cui dichiarano di voler costituire tra loro il vincolo coniugale e di accettarne senza riserve tutte le connesse proprietà e finalità stabilite dalla Chiesa. Esso è un atto personale della volontà, nel quale concorrono la facoltà intellettiva e volitiva della persona che lo esprime e nessun altra, al di là di questa, può direttamente e validamente intervenire nella sua manifestazione. Al fine della sua validità giuridica, si richiede che sia espresso in modo libero, consapevole, responsabile e veritiero.
  • Forma canonica – Consiste nel rispetto delle relative modalità giuridiche di celebrazione stabilite dal diritto positivo della Chiesa.


Elementi essenziali   

  • Bene della prole – Secondo il magistero della Chiesa, il matrimonio è per sua natura ordinato alla generazione e all’educazione della prole, la quale conferisce al matrimonio un significato più ricco e profondo e costituisce il coronamento dell’amore coniugale. Tuttavia, anche se i figli dovessero di fatto mancare a causa della sterilità di taluno o entrambi i coniugi, ciò non intacca il rapporto di comunione coniugale ed il carattere indissolubile del vincolo. L’educazione, in particolare, nei suoi aspetti più ampi (fisica, culturale, sociale e religiosa), rappresenta per i genitori sia un dovere personale ed inalienabile, che perdura anche in caso di sopravvenuta separazione coniugale o dichiarazione di nullità del vincolo, sia un diritto primario, poiché è appunto ai genitori che compete l’educazione dei propri figli.    
  • Bene della fedeltà – Esso è diretta conseguenza dell’unità e vincola i coniugi in un rapporto di personale donazione, esclusivo e reciproco, finché entrambi sono in vita.
  • Bene dei coniugi – Esso si concretizza nella loro solidale assistenza morale e materiale, nella prospera come nell’avversa fortuna, nell’ambito di un rapporto interpersonale improntato ad un’autentica ed affettuosa comunione di vita, nonché fondato su reciproca parità di diritti e doveri e, quindi, su assoluta uguaglianza morale e giuridica.


Proprietà essenziali
 

  • Unità Essa comporta l’esclusività del vincolo, ad esclusione di qualsiasi forma di poligamia e poliandria. Come si accennava alla lett. B), da essa scaturisce l’obbligo della fedeltà coniugale.
  • IndissolubilitàEssa comporta che il vincolo coniugale perduri perpetuamente finché entrambi i coniugi sono in vita, senza possibilità che sia sciolto, tranne in tre specifici casi, da parte di alcuna autorità umana. All’occorrenza, è consentita – invece – la legittima separazione personale dei coniugi (cfr. in questo sito: separazione e scioglimento del vincolo).

Da quanto sopra consegue che, qualora anche uno solo degli sposi difetti di capacità giuridica e/o naturale al matrimonio, oppure, tramite un atto interiore della sua volontà, rifiuti al momento della manifestazione del suo consenso nuziale le anzidette proprietà e finalità matrimoniali o taluna di esse (pur dichiarandone verbalmente l’accettazione innanzi al celebrante), provoca l’invalidità del vincolo comunque celebrato. Parimenti il matrimonio risulterà invalido qualora sia stato celebrato a seguito di costrizione esterna oppure per errore in ordine a specifiche qualità espressamente volute da taluno degli sposi nella persona dell’altro in previsione nuziale e non riscontrate nella successiva convivenza coniugale; come pure nel caso in cui non sia stata debitamente rispettata la forma giuridico-canonica della celebrazione (cfr. in questo sito le tre sezioni in cui sono suddivisi ed illustrati i vari motivi di nullità matrimoniale previsti dal citato Codice: Vizi del consenso ImpedimentiDifetto di forma canonica).
L’accertamento e la conseguente declaratoria di detta invalidità è di esclusiva competenza dei 
tribunali ecclesiastici. La stessa – come si approfondisce nella sezione dedicata al processo di nullità matrimoniale avrà efficacia retroattiva sin dal giorno della celebrazione (o della pseudo-celebrazione) del matrimonio, come se lo stesso non fosse proprio stato celebrato. 


Adempimenti per la celebrazione

  • Promessa di matrimonio – In genere si identifica nel «fidanzamento» e consiste in un formale impegno unilaterale o bilaterale al matrimonio da parte dei fidanzati. Il vigente Codice del 1983 non la disciplina direttamente, lasciandone ogni competenza alle Conferenze episcopali. Tuttavia, in assenza in Italia di una specifica normativa in materia, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui al precedente Codice del 1917, fermo restante la non obbligatorietà ad adempiere la promessa effettuata, ma fatto salvo il risarcimento dei danni ove dovuto.
  • Preparazione al matrimonio – Consiste in un’appropriata catechesi organizzata dai pastori della Chiesa a favore dei futuri sposi, affinché costoro siano debitamente istruiti sul significato del matrimonio cristiano e ne ricevano puntuale cognizione in ordine alle proprietà e finalità. L’eventuale mancata partecipazione a tali corsi da parte dei nubendi non si traduce, tuttavia, in un assoluto impedimento alle nozze.
  • Pubblicazioni – Rappresentano (come per il matrimonio civile) un pubblico strumento di carattere informativo finalizzato ad accertare che non sussistano eventuali impedimenti al matrimonio. Il vigente Codice del 1983 non ne prescrive più l’obbligatorietà, disponendo che le indagini necessarie possono essere effettuate anche con mezzi alternativi, demandandone la individuazione alle Conferenze episcopali. Tuttavia, in assenza di specifiche disposizioni in materia per l’Italia, rimane sul punto in vigore la normativa dettata dal precedente Codice di diritto canonico del 1917, secondo la quale le pubblicazioni, salvo diversa disposizione dell’Ordinario o nel caso di pericolo di morte, devono essere effettuate in forma scritta, cioè per affissione per otto giorni consecutivi comprendenti due feste di precetto presso la parrocchia dei futuri sposi, ovvero di entrambi se appartenenti a parrocchie diverse. Se nulla si oppone alla celebrazione, il matrimonio potrà essere celebrato non prima del terzo giorno dopo compiuta la pubblicazione e non oltre i sei mesi successivi. Decorso inutilmente tale periodo, esse  andranno – se del caso ripetute.