SOMMARIO
Concetto di «delibazione» | Presupposti processuali | Adempimenti della Corte d’appello | Effetti
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Concetto di «delibazione»
Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.
A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984, modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929.
Infatti, l’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita trascrizione ai fini civili) può acquistare efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa domanda congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da inoltrarsi presso la Corte di appello competente per territorio, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu trascritto il matrimonio stesso.
Tale procedura è rimasta, peraltro, immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionale privato avvenuto con la Legge n. 218/95 (cfr. in questo sito link Eventi + XXXIX Congresso Canonistico: Matrimonio canonico e ordinamento civile – Esecutività civile delle sentenze ecclesiastiche: procedura applicabile).
Presupposti processuali
La domanda di delibazione, che deve essere necessariamente sottoscritta da un procuratore legale, richiede la presenza dei seguenti ed indispensabili presupposti processuali:
- la sentenza di nullità del matrimonio – è rilasciata dal competente organo giudiziario ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità matrimoniale;
- il decreto di esecutività – è rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta la esecutività secondo il diritto canonico della delibanda sentenza ecclesiastica di nullità.
Adempimenti della Corte d’appello
Ai fini della sua indagine, la Corte di appello:
- deve accertare l’esistenza e l’autenticità della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del successivo decreto rilasciato dalla Segnatura Apostolica;
- deve accertare che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto ai fini civili (cioè che si trattava di un matrimonio c.d. «concordatario»);
- deve accertare che, nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico, è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio, in modo non difforme dai princìpi dell’ordinamento italiano;
- deve accertare che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè: a) l’assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica; b) che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano;
- qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni, la Corte medesima può statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità) il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi le parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129-bis cod. civ.).
Effetti della delibazione
La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione (lasciando tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati), fa venir meno anche l’esigenza della domanda di divorzio, qualora esso non sia già giudizialmente intervenuto tra le parti. Viceversa, è possibile la delibazione della sentenza ecclesiastica anche se sia già intervenuto il divorzio, i cui effetti personali e patrimoniali già eventualmente ivi statuiti restano comunque fermi ed efficaci.
Dalla nuova disciplina concordataria resta, tuttavia, esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, poiché trattasi di provvedimenti graziosi e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (art. 24).