SOMMARIO
Cos’è la delibazione  |  Istanza  |  Documentazione  |  Adempimenti della Corte d’appello  |  Effetti

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Cos’è la delibazione

Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in uno Stato viene accordata efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall’autorità giudiziaria di un altro Stato.
A tale procedura possono essere, pertanto, sottoposte anche le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale emesse dall’ordinamento giudiziario canonico, in applicazione dell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica del 18 febbraio 1984 (ratificato con Legge n. 121/85), modificativo della precedente normativa in materia prevista dal Concordato Lateranense del 1929.

 

Istanza 

L’art. 8, n. 2 di tale rinnovata disciplina prevede, infatti, che la sentenza ecclesiastica di nullità di un matrimonio concordatario (cioè celebrato in forma canonica cui sia seguita trascrizione ai fini civili) può conseguire efficacia giuridica nella Repubblica italiana previa istanza congiunta di entrambi i coniugi o di uno di essi, da predisporsi a ministero di un avvocato abilitato, che la inoltrerà presso la competente Corte di appello, che va individuata in quella nel cui distretto si trova il Comune ove fu celebrato e trascritto il matrimonio stesso.
Tale procedura, che si esaurisce in un unico grado di giudizio di merito, è rimasta immutata a seguito dell’entrata in vigore della Riforma del diritto internazionale privato avvenuto con la Legge n218/95 (cfr. in questo sito link Eventi + XXXIX Congresso Canonistico: 
Matrimonio canonico e ordinamento civile – Esecutività civile delle sentenze ecclesiastiche: procedura applicabile).

 

Documentazione

L’istanza di delibazione va corredata con i seguenti documenti (salvo altri ritenuti utili nel caso specifico):

  • Sentenza di nullità del matrimonio (rilasciata in copia conforme dall’emittente tribunale ecclesiastico, nel rispetto della procedura da osservarsi nei processi di nullità matrimoniale).
  • Decreto di esecutività (rilasciato dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nella sua funzione di superiore organo di controllo dell’attività giudiziaria ecclesiastica, con il quale si attesta la correttezza formale e sostanziale del procedimento di nullità).
  • Estratto di matrimonio (rilasciato dal Comune ove fu trascritto il matrimonio religioso).

 

Adempimenti della Corte d’appello

Ai fini della sua indagine, la Corte di appello:

  • deve accertare l’esistenza e l’autenticità della decisione ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio e del successivo decreto rilasciato dal Tribunale della Segnatura Apostolica;
  • deve accertare che il matrimonio dichiarato nullo era un matrimonio canonico trascritto ai fini civili (cioè che si trattava di un matrimonio c.d. «concordatario»);
  • deve accertare che, nel procedimento innanzi al competente tribunale ecclesiastico, è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in giudizio, in modo non difforme dai princìpi dell’ordinamento italiano;
  • deve accertare che ricorrono le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere e cioè: a) l’assenza di una sentenza passata in giudicato emessa nell’ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica; b) che non sia pendente innanzi ad un giudice italiano un giudizio fra le stesse parti avente il medesimo oggetto (cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano;
  • può statuire – qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni – provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità), rinviando poi le parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129-bis  cod. civ.);
  • non può, in ogni caso, riesaminare il merito della sentenza ecclesiastica.

 

Effetti della delibazione

La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio canonico, facendo venir meno retroattivamente i suoi effetti civili fin dal giorno della sua celebrazione, lascia tuttavia impregiudicati gli eventuali rapporti di filiazione e tutti gli obblighi giuridici ad essi collegati. Essa, peraltro, rende non più necessaria la procedura divorzile, nel caso in cui non sia stata già attivata.
Dalla nuova disciplina concordataria resta, tuttavia, esclusa la possibilità di delibazione delle dispense pontificie per lo scioglimento del matrimonio rato e non consumato, poiché trattasi di provvedimenti graziosi e del tutto discrezionali, emessi con un procedimento di carattere amministrativo e non giudiziario, nel quale sono assenti le fondamentali garanzie giurisdizionali sancite dalla Costituzione repubblicana a favore di ogni cittadino italiano (art. 24).