SOMMARIO
Significato di «matrimonio concordatario» | Adempimenti procedurali | Ipotesi di intrascrivibilità | Matrimonio canonico celebrato all’estero

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Significato di «matrimonio concordatario» 

Il matrimonio canonico può acquistare piena efficacia giuridica anche di fronte allo Stato, tramite la sua trascrizione nei registri dello stato civile, ai sensi delle speciali disposizioni contenute nell’Accordo tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, stipulato in Roma il 18 febbraio 1984 (ratificato dal Parlamento italiano con la Legge n. 121 del 25 marzo 1985), a modifica delle loro precedenti bilaterali intese in materia matrimoniale di cui al Concordato Lateranense, stipulato sempre in Roma nel 1929: di qui, appunto, la denominazione di «matrimonio concordatario». Prima del 1929 era quindi necessario, per chi avesse voluto un matrimonio produttivo di effetti sia per la Chiesa che per lo Stato, procedere a due distinte celebrazioni matrimoniali: l’una in forma religiosa e l’altra in forma civile.
Tuttavia, detta trascrizione non segue in maniera automatica la celebrazione del matrimonio canonico, ma necessita ai sensi del citato Accordo di revisione del 1984 di un’espressa richiesta da parte di almeno uno degli sposi al momento della celebrazione; ne consegue che essi, se lo desiderano, possono celebrare il matrimonio anche in forma esclusivamente canonica, svincolato da qualsiasi effetto giuridico in ambito statale.
Inoltre, la richiesta di trascrizione può essere inoltrata anche posteriormente alle nozze e senza limiti di tempo (c.d. «trascrizione tardiva») da parte di entrambi i coniugi ovvero di uno solo di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano ininterrottamente conservato la stato libero dal momento della celebrazione fino a quello della richiesta della trascrizione stessa. In tal caso gli effetti della trascrizione retroagiscono al momento della celebrazione. A differenza di quanto avveniva nella vigenza del precedente regime concordatario, non è ammessa la trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi ad iniziativa del coniuge superstite, tranne che questa sopraggiunga dopo che la relativa richiesta sia stata già inoltrata all’ufficiale dello stato civile.


Adempimenti procedurali

La nuova disciplina concordataria (art. 8, n. 1) stabilisce i seguenti adempimenti procedurali per far conseguire efficacia giuridica al matrimonio canonico nell’ordinamento italiano:

  • Previe pubblicazioni civili – Si effettuano a richiesta di entrambi gli sposi (o da persona da loro delegata) presso il loro Comune di residenza. A tale richiesta deve accompagnarsi quella del parroco designato a celebrare il matrimonio canonico, onde stabilire un rapporto di proficua collaborazione tra l’autorità ecclesiastica e quella civile ed assicurare un corretto espletamento delle relative procedure. Trascorsi tre giorni dal compimento delle pubblicazioni, l’ufficiale dello stato civile rilascia certificato di «nulla osta» alla celebrazione, dopo aver verificato l’assenza di impedimenti considerati inderogabili dalla legge civile (cfr. punto successivo).
  • Lettura artt. 143, 144 e 147 cod. civ. Viene effettuata dal celebrante agli sposi al termine del rito nuziale, affinché gli stessi abbiano opportuna informazione circa i diritti e i doveri coniugali, così come disciplinati dalla legislazione statale.
  • Atto di matrimonio in «doppio originale» – Viene compilato in aggiunta a quello destinato all’archivio parrocchiale, parimenti firmato dagli sposi, dai testimoni e dal celebrante; lo stesso sarà trasmesso, entro cinque giorni dalla celebrazione, dal parroco del luogo ove il matrimonio è stato celebrato all’ufficiale dello stato civile del Comune di quello stesso luogo per essere trascritto nei registri degli atti di matrimonio, affinché diventi efficace anche nell’ordinamento statale. In tale atto i coniugi possono all’occorrenza inserire le seguenti specifiche dichiarazioni, che parimenti acquisteranno efficacia giuridica nell’ordinamento statale a decorrere dallo stesso giorno della celebrazione: a) la scelta del regime di separazione dei beni; b) il riconoscimento, da parte di taluno di essi, di eventuali figli nati fuori dal matrimonio. L’ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua nelle successive ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

 

Ipotesi di intrascrivibilità

La nuova disciplina concordataria prevede, inoltre, talune ipotesi in cui la trascrizione non possa aver luogo secondo la legge civile. Precisamente:

  • Mancanza di età minima – Riguarda i minori anni diciotto, salvo autorizzazione da parte del tribunale, in presenza di gravi motivi, a favore di chi abbia compiuto almeno sedici anni.
  • Sussistenza di impedimento inderogabile – Riguarda coloro che siano stati destinatari di un provvedimento di interdizione per infermità di mente, coloro che siano vincolati da un precedente matrimonio valido agli effetti civili e coloro che abbiano un impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta.
    Esistono, tuttavia, ulteriori ipotesi nella normativa civile che precludono in modo inderogabile il matrimonio e cioè: la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale (considerato non dispensabile anche nell’ordinamento canonico), nonché l’impedimento derivante dall’adozione e dall’affiliazione. Ebbene, tali impedimenti, pur non essendo espressamente richiamati dal vigente Accordo di revisione concordataria, devono comunque ritenersi preclusivi della trascrizione del matrimonio canonico, in ossequio al fondamentale principio che ha ispirato la stipulazione dell’Accordo stesso, tendente ad unificare la disciplina canonica a quella civile nell’accesso allo stato coniugale.


Matrimonio canonico celebrato all’estero

In linea di principio, i concordati che la Chiesa stipula con vari Stati trovano applicazione solo nell’ambito dei loro rispettivi confini nazionali e, ovviamente, a tale principio nemmeno si sottrae la disciplina matrimoniale concordataria stipulata con lo Stato italiano nel 1984. Ne consegue che i matrimoni canonici celebrati all’estero non sono – come tali – trascrivibili nell’ordinamento italiano ai sensi del richiamato art. 8, n. 1 e, pertanto, non possono di norma conseguire effetti civili.
È possibile, però, adottare una soluzione alternativa: se la legislazione dello Stato straniero riconosce la forma canonica idonea a costituire un valido rapporto coniugale, la trascrizione può avvenire nell’ordinamento italiano secondo le generali norme del diritto internazionale privato, cioè come matrimonio civile celebrato all’estero (art. 28 della Legge n. 218/95, art. 115 cod. civ. e artt. 16 e 63 del nuovo ord. dello stato civile). Anche lo Stato Città del Vaticano é territorio estero ed ai matrimoni ivi celebrati parimenti non si applicano le intese concordatarie esistenti con l’Italia. Essi possono essere trascritti nei registri dello stato civile di Roma nella parte seconda della serie C riservata, appunto, ai matrimoni celebrati all’estero.
Va anche rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha talora ritenuto che, nel caso in cui un ordinamento statale non attribuisca valore giuridico ad un matrimonio celebrato in forma canonica e, pertanto, intrascrivibile come matrimonio civile in Italia, lo stesso possa essere comunque trascritto secondo la disciplina concordataria, sul presupposto della sua non assoggettabilità a limitazioni di carattere territoriale, anche atteso il carattere universale del diritto canonico.