SOMMARIO
Rilievi previ | I Tribunali diocesani | I Tribunali ecclesiastici regionali | Il Tribunale della Rota Romana | Il Tribunale della Segnatura Apostolica
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Rilievi previ
L’esercizio della complessiva funzione di governo (potestas regiminis) nella Chiesa universale avviene tramite un apparato organizzativo piuttosto articolato e ramificato, al cui vertice c’è il Romano Pontefice, che concentra in sé le tre tradizionali potestà in cui essa è suddivisa: giudiziaria, legislativa ed esecutiva. A livello locale tali funzioni sono esercitate dai vescovi che sono alla guida delle rispettive diocesi.
Per quanto specificamente attinente la potestà giudiziaria, essa è esercitata – sia a livello universale che locale – tramite specifiche strutture costituite dai Tribunali, per la trattazione e la risoluzione delle controversie sottoposte alla loro competenza. Essi si distinguono per gradi o istanze, che sono fondamentalmente tre: in linea generale, quelli che giudicano nei primi due gradi si rinvengono a livello di Chiese particolari o locali (le diocesi), mentre il terzo grado di giudizio si rinviene a livello di Chiesa universale (la Santa Sede).
I Tribunali diocesani
Ogni vescovo diocesano è giudice di prima istanza ed è tenuto a costituire un tribunale nell’ambito della sua diocesi. Questi tuttavia, sia per motivi di opportunità pastorale che di specializzazione, esercita la sua potestà giudiziaria per il tramite di un Vicario giudiziale (che deve essere necessariamente un sacerdote) e di un certo numero di giudici diocesani (tra cui taluni anche diaconi o laici), il primo dei quali anche con collaterali funzioni di responsabilità e direzione del tribunale. Sempre su nomina vescovile, appartengono altresì all’organico del tribunale il Promotore di giustizia e il Difensore del vincolo (possono essere sacerdoti o laici), entrambi con funzioni di tutela dell’interesse pubblico, al pari del pubblico ministero nell’Ordinamento giudiziario statale. A costoro si affianca poi il personale amministrativo, di necessario supporto per lo svolgimento della funzione giudiziaria.
La competenza del vescovo diocesano e, quindi, del tribunale da lui costituito si estende a tutte le cause contenziose e penali, eccetto quelle escluse espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana.
Con la riforma del 2015 varata da Papa Francesco con motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, il vescovo diocesano ha competenza anche in ordine alle cause di nullità matrimoniale, ma relativamente al c.d. processus brevior (o più breve).
Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi del Metropolita preposto ad una provincia ecclesiastica, il quale ha una posizione di preminenza sui vescovi delle altre diocesi dette «suffraganee». Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.
I tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani
Al fine di ottimizzare l’attività giudiziaria e renderla più funzionale alle esigenze dei fedeli, anche per non disperdere risorse finanziarie e reperire più facilmente personale qualificato, più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.
In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica (della quale si dirà tra breve), sono costituiti in Italia 24 tribunali ecclesiastici tra regionali ed interdiocesani. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali in prima istanza di giudizio, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa (cfr. Il processo di nullità matrimoniale).
Su base regionale sono, altresì, costituiti Tribunali metropolitani per la trattazione delle dette cause in grado di appello.
Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato – all’occorrenza – da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani.
Il Tribunale della Rota Romana
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede, tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale. La sua origine, unitamente al suo prestigio, è molto antica, precisamente risalente al XII secolo al tempo del pontificato di Lucio III.
Dotato di un ordinamento autonomo, relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa venti giudici appartenenti a varie nazionalità, appunto perché devono rappresentare la Chiesa cattolica nella sua universalità. Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano, sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio, a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso. Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo, oltre coloro che assolvono funzioni più propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale.
La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani, può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore. Inoltre, anche quando giudica in terza istanza, l’esame della causa non è circoscritto ai soli profili di diritto o di legittimità (come invece avviene nell’ordinamento giudiziario italiano da parte della Corte di Cassazione), bensì investe la sua totalità nel senso più ampio, con conseguente attribuzione ai giudici rotali di tutti i poteri istruttori già spettanti ai giudici delle precedenti istanze.
Circa poi l’oggetto delle cause trattate, va rilevato che la Rota Romana, pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie, di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio, come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica
È anch’esso un tribunale della Santa Sede, situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.
Come la Rota, ha origini molto antiche (risalenti al XIII secolo) e gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967, che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.
Parimenti disciplinato da un ordinamento interno autonomo, esso è composto da dodici cardinali designati direttamente dal Pontefice, di cui uno con funzioni di Prefetto, che presiede tale dicastero. Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo, sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate.
Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in tre settori di attività:
a) Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria, con competenza a giudicare sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana, sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione, sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa, sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.
b) Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa, con competenza a giudicare sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche, su altre controversie di natura amministrativa ad esso deferite dal Romano Pontefice o dai dicasteri della Curia romana e, infine, sui conflitti di competenza tra i dicasteri medesimi.
c) Il terzo settore attiene alla funzione di regolamentazione e controllo della complessiva amministrazione della giustizia (analogamente a quanto avviene da parte del Ministero della Giustizia nell’ordinamento statale italiano) e costituisce la parte più rilevante della complessiva attività della Segnatura. Tra le specifiche competenze di tale settore va ricompreso ogni intervento teso a garantire il corretto esercizio della funzione giudiziaria da parte dei tribunali, come – ad esempio – disporre controlli o indagini sull’attività di questi ultimi, procedere contro avvocati colpevoli di abusi o corruzione, esaminare richieste di trasferimento delle cause da un tribunale ad un altro ovvero di trattazione di una causa in terza istanza innanzi ad un tribunale locale, come pure richieste da parte di vescovi o conferenze episcopali per la costituzione di nuovi tribunali interdiocesani e di appello. Inoltre e sempre nell’ambito di tali competenze, va segnalato il controllo di legittimità che il Tribunale della Segnatura opera sulle sentenze di nullità matrimoniale ai fini della loro esecutorietà civile (c.d. delibazione) in ambito statale, in ottemperanza alle intese concordatarie effettuate dalla Santa Sede con varie nazioni, tra cui l’Italia. A tale complessiva funzione di vigilanza si affianca poi quella di indirizzo e consulenza a favore dei tribunali che ne facciano richiesta in merito alla corretta interpretazione ed applicazione di norme giuridiche ovvero per risolvere problemi e difficoltà di vario genere nell’espletamento dell’attività giudiziaria degli stessi.